Prestiti dell’azienda ai dipendenti

Beneficio fiscale concesso ai dipendenti per i prestiti ricevuti dall’azienda.

Proprio questo il tema della risoluzione n. 46/2010 con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito varie delucidazioni in merito all’applicabilità del beneficio fiscale per detti prestiti.

L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che gli interessi sui prestiti concessi dall’azienda ai propri dipendenti concorrono alla formazione del reddito per il 50% della differenza fra il tasso di sconto annuale e quello applicato sugli interessi stessi, anche se è il lavoratore a indicare l’istituto di credito.

Società non operative: Test di operatività in unico 2010

Nella compilazione del Modello UNICO 2010 le società devo fare molta attenzione alla compilazione del prospetto per il test dell’operatività.

Il test verifica se una società è operativa o no, società di comodo, applicando delle percentuali di ricavi minimi rapportate al valore delle immobilizzazioni societarie“ricavi presunti” e confrontandole con i ricavi effettivi verifica se sono maggiori o minori.

Questa verifa parte dal presupposto che una società con un certo valore di immobilizzazioni deve avere una percentuale di redditività.

Ma cosa succede se i ricavi conseguiti sono inferiori a quelli presunti?

Innanzitutto bisogna vedere se la società ha presentato l’istanza per la disapplicazione del calcolo per le società non operativa, se cosi non fosse la società dovrà dichiarare il reddito minimo presunto ai fini IRES e il valore della produzione ai fini IRAP e il credito IVA annuale non è né rimborsabile né compensabile.

Elenchi 5 X 1000. la domanda va presentata tutti gli anni

E’ in scadenza e precisamente il 07.05.2010 il termine ultimo per la presentazione della domanda di iscrizione agli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti del volontariato, da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, per essere ammessi al riparto del 5X1000 dell’Irpef 2010.

E’ bene ricordare che la domanda va presentata anche da parte di chi l’ha già effettuata negli anni passati e deve essere utilizzato il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

In una nota l’Agenzia informa che non saranno accettate le domande fuori termine o inviate con modalità diversa da quella telematica.

Una volta terminata la fase di inoltro delle domande, l’agenzia delle Entrate provvederà a stilare un elenco “provvisorio” che sarà pubblicato sul sito dell’Agenzua entro il 14.05.2010 dando la possibilità entro il 20.05.2010 di correggere eventuali errori da parte degli interessati.

Mentre gli elenchi aggiornati saranno pubblicati il 25.05.2010.

Detrazione 55%: possibilità di sanare con ravvedimento

Torniamo a parlare di detrazione del 55% per gli acquisti relativi ad interventi di riqualificazione energetica, infati i contribuenti che hanno sostenuto dette spese nel 2009 e proseguono nel 2010, dovevano inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, prettamente per via telematica, entro il 31 marzo.

Ma cosa fare se la comunicazione non è stata inviata?

Proprio a riguardo si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/E del 2010, con la quale ha chiarito proprio che la mancata osservanza del termine per l’invio non comporta la decadenza della detrazione del 55%, ma eventualmente si incorre in un irrogazione della sanzione fissa nella misura di € 258 fino ad € 2.065.

IRPEF: E’ detraibile la fattura o ricevuta medica anche se non riporta il bollo

Oggi parliamo della detrazione Irpef delle ricevute mediche ponendoci una domanda: è possibile dedure ricevute mediche anche se non hanno il bollo?

Ebbene si, questo perchè l’imposta di bollo è solo un onere accessorio anche nel caso di una ricevuta per visita specialistica.

Questo non toglie che sia il professionista che il cliente restano responsabili dell’apposizione del bollo e dell’eventuale sanzione qualora nessuna delle parti abbia provveduto al pagamento dell’imposta di bollo, né in sede di formazione, né in un momento successivo.

Detrazione spese per l’acquisto di mobili e pc valida anche se i lavori sono iniziati successivamente

E’ stata rilasciata dall’Agenzia delle Entrate la Circolare 21/E del 23.04.2010 contenente chiarimenti in merito alle detrazioni spettanti ai contribuenti per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, pc, risparmi energetico e recupero edilizio, che hanno posto in essere interventi di ristrutturazione.

L’agenzia ha chiarito che per gli interventi di risparmio energetico a cavallo di due anni, l’agevolazione Irpef, Ires non è persabasta che sia stata inviata entro il 31.03.2010 la relativa comunicazione alle Entrate per i pagamenti effettuati nel 2009.

Modello 730, la documentazione deve essere presentata al CAF o al Professionista

Tornando sul tema della dichiarazione dei redditi ed in particolare sul modello 730 occorre ricordare che la documentazione da allegare al modello 730 deve essere obbligatoriamente presentata in originale al CAF o al professionista che si occuperanno di redigere e presentare il modello 730, per documentazione si intende non il CUD 2010 ma tutta l’altra documentazione necessaria alla redazione di un 730 tipo ricevute mediche ed altri oneri deducibili.

Questo per consentire di verificare la rilevanza dei dati indicati nella dichiarazione e soprattutto rilevare se rispettano le disposizioni in materia di deduzione, detrazione degli oneri, crediti d’imposta e ritenute d’acconto.

Agenzia Entrate, INPS e Equitalia unite per la lotta all’evasione

Per condurre sempre più efficacemente la lotta alla evasione fiscale, l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’Equitalia per la prima volta, hanno deciso di operare di comune accordo.

E’ quanto è stato stabilito nell’incontro tenutosi a Roma il 21.04.2010 tra i maggiori esponenti a livello nazionale dei due Enti impositori e dell’Equitalia, al quale hanno partecipato anche i direttori regionali.

In sostanza, l’obiettivo è quello di incrementare gli strumenti di controllo a disposizione della Agenzia delle Entrate e dell’INPS a livello locale, affinchè questi Enti possano agire, in prima battuta, prevenendo l’intervento dell’Agente della riscossione, verificando se si tratta di situazioni – sia pure gravi – di ritardi, mancanze, errori da parte del contribuente che possono essere comunque sanate anche se sanzionate, oppure si è di fronte a fenomeni di evasione vera e propria.

Dichiarazioni INTRA per enti non commerciali ed agricoltori

Gli Enti non commerciali (ENC) e gli agricoltori non soggetti ad IVA, per le dichiarazioni cosidette INTRA 12 e INTRA 13, dovranno d’ora in avanti utilizzare un nuovo modello, predisposto e messo a disposizione degli utenti dalla Agenzia delle Entrate.

Il modello INTRA 12 va presentato ogni mese per riepilogare gli acquisti di beni e servizi intracomunitari riferiti al mese precedente; il modello INTRA 13 va presentato:

  1. prima di effettuare un acquisto di beni e servizi intracomunitari per dichiarare l’ammontare dell’operazione;
  2. per dichiarare gli acquisti complessivamente effettuati nell’anno.I nuovi modelli da utilizzare per le dichiarazioni dette sono stati approvati dal Direttore della Agenzia delle Entrate con provvedimento del 16 aprile 2010.

Studi di Settore: Obbligo del contraddittorio

Con circolare n.19/e del 14.04.2010 dell’Agenzia delle Entrate viene rilevato che in caso di accertamento motivato sulla base delle risultanze degli studi di settore senza essere stato attivato  il preventivo contraddittorio con il contribuente, la pretesa del tributo deve essere abbandonata.

Viene inserita in primo piano la necessità quindi del  confronto preventivo con il contribuente, anche alla luce di quattro sentenze del 2009 delle sezioni unite della Cassazione (nn. 26635, 26636, 26637 e 26638), che confermano sostanzialmente l’orientamento dell’Agenzia già espresso in precedenti documenti di prassi (v.si circ. n. 5/2008).

Tanto premesso, in caso di mancata attivazione del contraddittorio, gli avvisi d’accertamento relativi agli studi di settore risulteranno “viziati”, pertanto gli uffici dell’Agenzia abbandoneranno tutti i relativi contenziosi “sospesi”.

Nel caso in cui nell’atto di accertamento manchino le ragioni esposte dal contribuente non si produrrà la nullità dell’atto, a patto che le stesse risultino dai verbali del contraddittorio.

Accertamenti sulle compravendite di immobili

Con la Circolare numero 18/E del 14 aprile 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento – sembrerebbe a favore del contribuente – in materia di liti tributarie relative ad accertamenti IVA.

In particolare, detto provvedimento, con specifico riguardo alle compravendite immobiliari, fa riferimento ai contenziosi sorti tra il cittadino ed il Fisco, quando, a seguito degli accertamenti di rito, emerge che il prezzo dichiarato nell’atto notarile di vendita e la conseguente IVA applicata, sono difformi (perchè inferiori) da quanto effettivamente dovuto.

La Circolare 18/E ha espresso il seguente orientamento: è opportuno che l’Agenzia delle Entrate abbandoni i contenziosi con i cittadini in materia di accertamenti IVA, quando l’unico elemento negativo è dato dal fatto che il corrispettivo è più basso di quanto avrebbe dovuto essere dichiarato.

Rimborso dell’IVA assolta in uno stato estero

I cittadini italiani possono chiedere il rimborso rimborso dell’IVA assolta in uno stato estero ma appartenente all’Unione Europea con maggiore facilità burocratica ed in tempi più rapidi: è quanto ha stabilito il nostro Governo con il Decreto Legislativo numero 18 dell’11.02.2010 (attuativo della Direttiva CE 2008/9).

In primo luogo, il contribuente dovrà interagire, per ottenere il rimborso, direttamente con la nostra Agenzia delle Entrate, senza dover in alcun modo contattare le Amministrazioni dello Stato Estero; la domanda di rimborso viene presentata in via telematica (e non più in forma cartacea) alla Agenzia delle Entrate che, nel tempo massimo di 15 giorni, deve esaminarla e – verificata la sussistenza di tutti i requisiti – inoltrarla allo Stato Estero.

Incentivo al turismo: Servizio Card

Molti Comuni del nostro Paese, allo scopo di incentivare il turismo, offrono un utile “servizio card” consistente nella vendita di apposite “carte” che – una vola acquistate dal turista od anche dal cittadino – consentono il libero accesso a musei, mostre ed ai principali luoghi di interesse turistico, nonchè l’utilizzo di mezzi di trasporto locale.

Con la Risoluzione numero 27/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni utili chiarimenti sugli aspetti fiscali che interessano i soggetti coinvolti: quanto al Comune, il servizio erogato, tenuto conto della rilevanza economica dello stesso, viene parificato all’esercizio di una attività commerciale, come tale assoggettabile ad IVA.