Tessera sanitaria nuovi termini di validità

Il Ministero della Economia e delle Finanze, con Decreto del 25.02.2010, pubblicato Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 56 del 09.03.2010, ha stabilito i nuovi termini di validità della tessera sanitaria.

La cosiddetta “TS”, l’ormai noto tesserino plastificato che ha sostituito il desueto codice fiscale, sembra dunque avere bene adempiuto alla sua principale funzione – quella di monitorare in maniera capillare la spesa sanitaria nazionale – tanto che il nostro Governo, con il sopra citato Decreto, ha deciso di fissarne il nuovo termine di scadenza a6 anni.

Questo provvedimento, che si aggiunge ad un precedente Decreto datato 11.03.2004, con il quale però venivano prevalentemente determinate le caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria, contiene anche la lista delle Regioni autorizzate ad emettere una propria tessera sanitaria.

Compensazioni IVA superiori a € 10.000

Ancora un appuntamento per i contribuenti al 16 marzo, questa volta con riguardo alle operazioni di utilizzo dei crediti IVA superiori ad un ammontare complessivo di Euro 10.000,00 in compensazione con debiti verso il Fisco.

Si ricorda che chi intende beneficiare di questo meccanismo deve avere, come condizione “sine qua non”, presentato entro il 28 febbraio la dichiarazione o l’istanza da cui risulta il credito.

Questo requisito si inquadra nell’azione di contrasto alle compensazioni fraudolente messe in atto dai contribuenti con crediti IVA cosiddetti “oltre soglia”, ovvero di importo superiore ai € 10.000,00; azione di contrasto che, a sua volta, si inquadra nelle direttive dettate dal cosiddetto “decreto anticrisi” numero 78 emanato dal nostro Governo nel luglio dello scorso anno.

Le modalità concrete di utilizzo del meccanismo in compensazione detto sono state illustrate dalla Agenzia delle Entrate nel corso di un incontro tenutosi il 9 marzo scorso con gli Ordini professionali e con le Associazioni di categoria.

Tassa di concessione governativa per vidimazione libri sociali in scadenza il 16 Marzo

Si avvicina la data di scadenza del versamento dovuto dalle società per azioni e dalle altre società di capitali della tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione dei libri e dei registri sociali.

Il 16.03.2010 è, infatti il termine ultimo entro il quale le S.p.A., le S.r.l.. le società in accomandita per azioni, le società consortili a responsabilità limitata, le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali devono effettuare i versamenti previsti dalla legge per evitare l’applicazione di sanzioni.

I libri sociali ai quali è riferita la detta tassa annuale sono veramente tanti:

  1. il libro soci,
  2. il libro delle obbligazioni,
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari,
  4. il libro del consiglio di amministrazione,
  5. il libro del collegio sindacale,
  6. il libro del comitato esecutivo
  7. il libro degli obbligazionisti;

ma non c’è da temere: l’importo da versare ammonta ad Euro 309,87 quale tassa forfettaria fissa, a prescindere dal numero di libri sociali utilizzati dalla società, per le società con capitale non superiore ad Euro 516.456,90 alla data del 1° gennaio 2010; la tassa è pari ad Euro 516,46 per le società con capitale superiore alla cifra detta.

Cessione crediti verso il FISCO da parte di società importatrice di automezzi

Quando una società produttrice o importatrice di autoveicoli cede a terzi crediti maturati verso il Fisco, la società che acquista il credito può utilizzarlo per effettuare una compensazione con i propri debiti nei confronti del Fisco stesso: è quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la recente Risoluzione numero 15/E del 05.03.2010.

A seguito di un interpello presentato da una Azienda produttrice di autovetture, che chiedeva lumi in merito alla possibilità di cedere i crediti di imposta derivanti dagli incentivi alla rottamazione, l’Agenzia delle Entrate ha, quindi, precisato che il credito maturato nei confronti dell’Erario segue, nelle sue vicende, le ordinarie regole dettate dal diritto civile e pertanto può essere trasferito a terzi.

Cassazione: Debito azzerato se sussiste un credito?

Con la recente sentenza numero 2957 del 10.02.2010, la Corte di Cassazione è intervenuta, in materia tributaria, sul tema della compensazione, ovvero:

può un contribuente vedere “azzerato” il proprio debito nei confronti del Fisco, nei casi in cui vanta crediti, a sua volta, nei confronti del Fisco stesso?

La pronuncia della Cassazione prende le mosse da un ricorso proposto alla competente Commissione Tributaria Regionale da un contribuente della Regione Lombardia nei confronti di un avviso di accertamento IRPEF; ebbene, la CTR accogliendo in pieno le ragioni del ricorso, annullava l’avviso di accertamento per intervenuta “compensazione” tra il debito del contribuente con un credito dallo stesso vantato verso l’Amministrazione finanziaria.

Guardia di Finanza controlla i trasferimenti di grosse somme di denaro

L’Agenzia delle Entrate, di concerto con l’attività della Guardia di Finanza, ha in corso accurate indagini per accertare la regolarità delle operazioni che hanno ad oggetto il trasferimento di ingenti somme di danaro dall’Italia all’estero.

Sembra che il fenomeno interessi una larga fetta di contribuenti, ma la caccia ai cosiddetti “paradisi fiscali” è stata concentrata in particolar modo sulle attività svolte da contribuenti residenti nelle Regioni della Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte.

Sino ad oggi risulta analizzata la posizione di oltre 2.000 contribuenti che nell’anno 2007-2008 hanno spostato all’estero oltre 2 miliardi di Euro.

Tasso di interesse da applicare sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali

Con comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.40 del 18.02.2010 è stato fissato il tasso di interesse dell’8% da applicare sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, che non è  il tasso di interessi legale.

Lo stesso risulta del 10 % nel caso di prodotti alimentari deteriorabili.

Il periodo di validità del saggio di interesse riguarda il primo semestre 2010 e l’importo è rimasto invariato rispetto al precedente semestre 01 luglio 2009-31 dicembre 2009.

Si ricorda che il suddetto tasso risulta necessario per calcolare gli interessi di mora da addebitare ai propri clienti diversi dai privati.