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Tasso di interesse da applicare sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali

Con comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.40 del 18.02.2010 è stato fissato il tasso di interesse dell’8% da applicare sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, che non è  il tasso di interessi legale.

Lo stesso risulta del 10 % nel caso di prodotti alimentari deteriorabili.

Il periodo di validità del saggio di interesse riguarda il primo semestre 2010 e l’importo è rimasto invariato rispetto al precedente semestre 01 luglio 2009-31 dicembre 2009.

Si ricorda che il suddetto tasso risulta necessario per calcolare gli interessi di mora da addebitare ai propri clienti diversi dai privati.

Se dal contratto stabilito con essi non è stabilito il termine di pagamento gli interessi decorrono automaticamente, senza che si necessaria la costituzione in mora, dopo 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Se questa data è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, gli interessi decorrono automaticamente  dopo 30 giorni dal ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi.

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