Trasmissione telematica dei dati contabili da parte delle imprese della grande distribuzione

Con la circolare numero 2/E pubblicata ieri, 25.01.2010, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad esigenze manifestate dall’utenza, ha ritenuto di dover precisare alcuni aspetti in tema di trasmissione telematica dei dati contabili da parte delle Imprese “GDO” (della Grande Distribuzione Organizzata).

Si ricorda, infatti, che le Imprese di grande distribuzione, in virtù di un provvedimento datato 12.03.2009, sono esonerate dalla emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali e possono trasmettere in via telematica i dati sull’incasso giornaliero, riferiti ad ogni singolo punto vendita dislocato sul territorio nazionale.

Con la detta circolare 2/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non solo le Imprese GDO aventi ad oggetto vendita di beni, ma anche quelle aventi ad oggetto la prestazione di servizi possono accedere alla trasmissione telematica dei corrispettivi, purchè, però, abbiano sia la dimensione che il numero di punti vendita richiesti dalla legge.

Regime IVA per posti barca

Con Risoluzione del 19.01.2010, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito al regime IVA da applicare alla locazione di spazi di mare per “parcheggio” di natanti.

Nell’interpello che ha sollecitato l’intervento della Agenzia con la Risoluzione detta, una società avente ad oggetto la gestione di pontili galleggianti affermava che quando un ente concede ad un privato un bene del demanio marittimo (spazio di mare) per una finalità (parcheggio barca) prevedendosi il pagamento di un prezzo, si compie una attività commerciale;detta attività – se effettuata per una durata di tempo determinata – è assimilabile alla locazione di beni immobili e quindi esente dall’IVA, affermava la società che ha posto l’interpello in questione, confortata in queste conclusioni dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 6138 del 2009.

Sul tema, invece, con la Risoluzione in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che va richiamato quanto espresso dalla Corte di Giustizia con sentenza del 03.03.2005 (causa numero 428/02):

Aliquote IRPEF 2010

Aliquote IRPEF 2010

Anche quest’anno le aliquote IRPEF rimangono invariate, sono sempre 5 come gli anni passati.

Il Ministro Tremonti ha affermato che la situazione italiana non ha permesso almeno per ora di abbassare, come promesso, le aliquote IRPEF, mantenendole alle percentuali passate, lasciando però uno spiraglio di speranza per il 2013, anno in cui verrà attuata la riforma fiscale con relativo abbassamento delle aliquote.

Come detto le aliquote IRPEF 2010 sono 5 e nello specifico sono:

  1. 23 % da 0 a € 15.000
  2. 27%  da €15.001 a €28.000,
  3. 38%  da €28.001 a €55.000,
  4. 41%  da €55.001 a €75.000,
  5. 43%  oltre € 75.000

Come sempre ricordiamo che il calcolo viene effettuato con metodo progressivo quindi le variazioni avvengono sulla parte eccedente di reddito, quindi le aliquote scattano da un euro successivo all’aliquota precedente solo per la quota che supera.

Ricordiamo che non devono l’IRPEF:

Contributo per le spese d’affitto per i giovani napoletani

Primo fra tutti in Italia, il Comune di Napoli ha messo a disposizione dei giovani napoletani un contributo per le spese di affitto di un immobile, già altre iniziative erano state prese a sostegno dei contribuenti, leggi qui.

Requisiti soggettivi per poter accedere al beneficio detto sono:

  1. la residenza nel Comune di Napoli
  2. età compresa tra i 18 ed i 35 anni.

L’importo del contributo arriva ad un tetto massimo di € 2.000,00 annui. Il Comune di Napoli, utilizzando i fondi messi a disposizione dal Ministero per la Gioventù, ha stanziato per questa iniziativa – della quale si dice molto soddisfatta il sindaco Iervolino – una somma complessiva di € 1.500.000,00 dei quali € 750.000,00 da utilizzarsi per il bando in corso ed € 400.000,00 per una tranche successiva.

La richiesta per accedere al contributo deve essere presentata on line collegandosi al sito www.pmm.naqpoli.it dal 25.01.2010 al 25.02.2010.

Parte lo SPLITTING anche in Italia?

Parte lo “splitting” anche in italia?

Come è noto, sono al vaglio del Ministero del Tesoro le tipologie di agevolazioni alle famiglie da collocarsi all’interno della riforma fiscale, fra le quali, appunto, il cosiddetto “splitting”.

Trattasi di un modello fiscale in uso in Germania la cui principale caratteristica è data dal fatto che i redditi dei coniugi vengono sommati e considerati un “blocco unico” al fine di applicare (realizzando così il vantaggio fiscale) un’unica tassazione.

Lo splitting si articola in diverse tipologie, qui riassunte sinteticamente:

  • lo splitting con opzione, secondo il quale – senza bisogno che i contribuenti ne facciano richiesta – una coppia di coniugi costituisce un’unica unità economica, i loro singoli redditi vengono cumulati ma sono tassati alla aliquota applicabile alla giusta metà del reddito complessivo; anche le coppie di fatto possono accedere a questo tipo di tassazione, ma previa presentazione di apposita richiesta;
  • lo splitting per famiglie assoggetta invece all’imposizione fiscale, in prima battuta, tutti i contribuenti, singolarmente considerati, a carico dei quali va dunque applicata una tassazione individuale, ma possono fare richiesta di accedere al modello splitting (e quindi al cumulo dei redditi), i coniugi aventi figli minori o le coppie di fatto aventi figli minori.

Si ricorda che, oltre allo splitting, sono al vaglio del Ministero del Tesoro, sia la possibile introduzione all’interno della riforma di agevolazioni fiscali alle famiglie già utilizzate in passato nel nostro Paese, come:

Detrazione 36%: Modalità e procedure per la richiesta

La legge 23.12.2009 numero 191 – meglio nota come la “finanziaria 2010” – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 302 del 30.12.2009, entrata in vigore il 01.01.2010, ha prorogato per l’anno 2010 le agevolazioni fiscali in favore dei proprietari di immobili che vi eseguano lavori di ristrutturazione.

In particolare, il proprietario di una unità immobiliare, appartenente a qualsiasi categoria catastale, ed anche avente natura rurale, quando intende effettuarvi lavori di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, per beneficiare del menzionato vantaggio fiscale, deve inviare  apposita  comunicazione di inizio lavori,   a mezzo raccomandata A.R., al:

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – AGENZIA DELLE ENTRATE, VIA RIO SPARTO N° 21, 65129 PESCARA, utilizzando e compilando il modulo scaricabile dal sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Alla comunicazione va allegata tutta la documentazione di natura edilizia inerente i lavori a farsi (permesso di costruire, denunzia di inizio attività (DIA), domanda di accatastamento, ricevute ICI).

Contributi INPS collaboratori domestici, colf

Entro lunedì 11.01.2010 (la scadenza esatta del 10 è domenica) andranno effettuati i versamenti relativi al IV° trimestre 2009 relativi ai contributi dovuti ai colalboratori all’assistenza domestica e familiare.

Per coloro che sono stati regolarizzati grazie alla procedura di emersione dello scorso mese di settembre (legge 03 agosto 2009 n.102 art. 1 ter) i datori di lavoro dovranno, nella stessa scadenza, versare anche i contributi relativi al terzo trimestre (luglio-settembre).

I contributi vanno pagati ogni tre mesi (le prossime scadenze sono fissate per il 10/04, 10/07 e il 11/10) sommando alle ore effettivamente lavorate e retribuite anche quelle pagate relativamente alle assenze contrattualmente previste (ferie, festività, malattia, maternità).

Il pagamento è altresì possibile, oltreché in un unica soluzione, anche in maniera rateizzata (fino ad un massimo di 36 mesi): in questo caso verranno applicate alla somma dovuta anche gli interessi secondo il,numero di rate prescelto.

Tasso di interesse legale dal 01 gennaio all’1%

tasso interesse

Il Decreto del Ministero dell’Economia del 4 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 291 del 15.12.2009, ha disposto la riduzione di 2 punti percentuali della misura degli interessi legali: dal 01.01.2010 infatti gli interessi saranno ridotti dal 3% all’1% .

Il tasso del 3% quindi rimarrà quindi in vigore fino al prossimo 31.12.2009.

La riduzione del tasso avrà conseguenze per i contribuenti anche da punto di vista fiscale in quanto diventerà meno oneroso, rispetto al passato, il ricorso al ravvedimento operoso effettuato per sanare imposte non pagate o pagate solo parzialmente alle scadenze ordinarie.

Si ricorda infatti che i contribuenti che pagano in ritardo i tributi possono valersi di due forme di regolarizzazione:

  1. ravvedimento breve: i tributi devono essere pagati entro 30 giorni successivi alla scadenza e la somma dovuta è pari al tributo, agli interessi legali sull’importo non versato, calcolati dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di pagamento compreso, la sanzione del 2,5% applicata al tributo non pagato.
  2. ravvedimento lungo: le imposte vanno pagate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione e la somma dovuta è pari al tributo, agli interessi legali cosi come determinati nel ravvedimento breve e alla sanzione pari al 3% dell’importo del tributo .