Trasmissione telematica dei dati contabili da parte delle imprese della grande distribuzione

Con la circolare numero 2/E pubblicata ieri, 25.01.2010, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad esigenze manifestate dall’utenza, ha ritenuto di dover precisare alcuni aspetti in tema di trasmissione telematica dei dati contabili da parte delle Imprese “GDO” (della Grande Distribuzione Organizzata).

Si ricorda, infatti, che le Imprese di grande distribuzione, in virtù di un provvedimento datato 12.03.2009, sono esonerate dalla emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali e possono trasmettere in via telematica i dati sull’incasso giornaliero, riferiti ad ogni singolo punto vendita dislocato sul territorio nazionale.

Con la detta circolare 2/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non solo le Imprese GDO aventi ad oggetto vendita di beni, ma anche quelle aventi ad oggetto la prestazione di servizi possono accedere alla trasmissione telematica dei corrispettivi, purchè, però, abbiano sia la dimensione che il numero di punti vendita richiesti dalla legge.

Credito d’imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate

Saranno tenuti alla presentazione della comunicazione per il credito d’imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate tutti i datori di lavoro che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza, anche parziale.

Si partirà il 01.02.2010 con la presentazione della comunicazione annuale “rendicontativa” che darà anche la possibilità di usufruire dell’eventuale credito non ancora utilizzato.

Ma che cos’è questo credito d’imposta?

Infatti con la Finanziaria 2008, furono messe a disposizione alcune misure per incentivare l’occupazione in alcune aree svantaggiate, con problematiche di occupazione lavorativa in pianta stabile.

Nella fattispecie fu introdotto un credito d’imposta, da utilizzare solo ed esclusivamente in compensazione, per chi ha assunto, nel 2008, nuovi dipendenti a tempo indeterminato, anche in part-time, incrementando così la base occupazionale (articolo 2, commi da 539 a 547, legge 244/2007).

Il credito ammonta ad un massimo di € 333 mensili per ciascun nuovo lavoratore – aumentato a €416 per ogni lavoratrice rientrante nella definizione di “lavoratore svantaggiato”, contenuta nel regolamento Ce 2204/2002,–ed è destinato a imprese e professionisti che hanno contribuito, con le assunzioni, alla diminuzione della disoccupazione in alcune aree particolarmente depresse del Sud del Paese, situate in:

  1. Abruzzo,
  2. Basilicata,
  3. Calabria,
  4. Campania,
  5. Molise,
  6. Puglia,
  7. Sicilia
  8. Sardegna.

Regime IVA per posti barca

Con Risoluzione del 19.01.2010, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito al regime IVA da applicare alla locazione di spazi di mare per “parcheggio” di natanti.

Nell’interpello che ha sollecitato l’intervento della Agenzia con la Risoluzione detta, una società avente ad oggetto la gestione di pontili galleggianti affermava che quando un ente concede ad un privato un bene del demanio marittimo (spazio di mare) per una finalità (parcheggio barca) prevedendosi il pagamento di un prezzo, si compie una attività commerciale;detta attività – se effettuata per una durata di tempo determinata – è assimilabile alla locazione di beni immobili e quindi esente dall’IVA, affermava la società che ha posto l’interpello in questione, confortata in queste conclusioni dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 6138 del 2009.

Sul tema, invece, con la Risoluzione in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che va richiamato quanto espresso dalla Corte di Giustizia con sentenza del 03.03.2005 (causa numero 428/02):

Aliquote IRPEF 2010

Aliquote IRPEF 2010

Anche quest’anno le aliquote IRPEF rimangono invariate, sono sempre 5 come gli anni passati.

Il Ministro Tremonti ha affermato che la situazione italiana non ha permesso almeno per ora di abbassare, come promesso, le aliquote IRPEF, mantenendole alle percentuali passate, lasciando però uno spiraglio di speranza per il 2013, anno in cui verrà attuata la riforma fiscale con relativo abbassamento delle aliquote.

Come detto le aliquote IRPEF 2010 sono 5 e nello specifico sono:

  1. 23 % da 0 a € 15.000
  2. 27%  da €15.001 a €28.000,
  3. 38%  da €28.001 a €55.000,
  4. 41%  da €55.001 a €75.000,
  5. 43%  oltre € 75.000

Come sempre ricordiamo che il calcolo viene effettuato con metodo progressivo quindi le variazioni avvengono sulla parte eccedente di reddito, quindi le aliquote scattano da un euro successivo all’aliquota precedente solo per la quota che supera.

Ricordiamo che non devono l’IRPEF:

Contributo per le spese d’affitto per i giovani napoletani

Primo fra tutti in Italia, il Comune di Napoli ha messo a disposizione dei giovani napoletani un contributo per le spese di affitto di un immobile, già altre iniziative erano state prese a sostegno dei contribuenti, leggi qui.

Requisiti soggettivi per poter accedere al beneficio detto sono:

  1. la residenza nel Comune di Napoli
  2. età compresa tra i 18 ed i 35 anni.

L’importo del contributo arriva ad un tetto massimo di € 2.000,00 annui. Il Comune di Napoli, utilizzando i fondi messi a disposizione dal Ministero per la Gioventù, ha stanziato per questa iniziativa – della quale si dice molto soddisfatta il sindaco Iervolino – una somma complessiva di € 1.500.000,00 dei quali € 750.000,00 da utilizzarsi per il bando in corso ed € 400.000,00 per una tranche successiva.

La richiesta per accedere al contributo deve essere presentata on line collegandosi al sito www.pmm.naqpoli.it dal 25.01.2010 al 25.02.2010.

Parte lo SPLITTING anche in Italia?

Parte lo “splitting” anche in italia?

Come è noto, sono al vaglio del Ministero del Tesoro le tipologie di agevolazioni alle famiglie da collocarsi all’interno della riforma fiscale, fra le quali, appunto, il cosiddetto “splitting”.

Trattasi di un modello fiscale in uso in Germania la cui principale caratteristica è data dal fatto che i redditi dei coniugi vengono sommati e considerati un “blocco unico” al fine di applicare (realizzando così il vantaggio fiscale) un’unica tassazione.

Lo splitting si articola in diverse tipologie, qui riassunte sinteticamente:

  • lo splitting con opzione, secondo il quale – senza bisogno che i contribuenti ne facciano richiesta – una coppia di coniugi costituisce un’unica unità economica, i loro singoli redditi vengono cumulati ma sono tassati alla aliquota applicabile alla giusta metà del reddito complessivo; anche le coppie di fatto possono accedere a questo tipo di tassazione, ma previa presentazione di apposita richiesta;
  • lo splitting per famiglie assoggetta invece all’imposizione fiscale, in prima battuta, tutti i contribuenti, singolarmente considerati, a carico dei quali va dunque applicata una tassazione individuale, ma possono fare richiesta di accedere al modello splitting (e quindi al cumulo dei redditi), i coniugi aventi figli minori o le coppie di fatto aventi figli minori.

Si ricorda che, oltre allo splitting, sono al vaglio del Ministero del Tesoro, sia la possibile introduzione all’interno della riforma di agevolazioni fiscali alle famiglie già utilizzate in passato nel nostro Paese, come:

Agevolazione sull’acquisto di un auto da parte di disabile

Il disabile che acquista una autovettura ha diritto ad una detrazione IRPEF pari al 19% dell’ammontare della spesa sostenuta.

Sono considerati “disabili” ai fini della applicazione della detta agevolazione i seguenti soggetti:

  • non vedenti,
  • sordi,
  • persone affette da handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento,
  • persone con gravi limitazioni nella deambulazione, affetti da pluriamputazioni o con ridotte od impedite capacità motorie.

La detrazione spetta per l’acquisto di un solo veicolo nel corso di un quadriennio e si applica ad una spesa massima di Euro 18.075,99.

Naturalmente la spesa va documentata e deve essere intestata a:

  1. se il disabile è titolare di un proprio reddito superiore ad Euro 2.840,51, il documento di spesa deve essere intestato direttamente a lui stesso;
  2. se il disabile è, invece, nel carico fiscale di un familiare, il documento comprovante la spesa può essere intestato al disabile stesso oppure alla persona della quale risulti a carico.