La Finanziaria 2008, oltre ai classici casi di SOLIDARIETA’ IVA , ne ha previsto uno nuovo: GLI IMMOBILI
- La SOLIDARIETA’ IVA è il caso in cui l’acquirente di un bene è solidalmente responsabile per l’omesso versamento IVA laddove il prezzo dichiarato è inferiore al valore normale.
Tale modifica interessa l’art. 60 bis del DPR 633/1972 e comporta l’aggiunta del comma 3 bis.
Il principio di SOLIDARIETA’ IVA viene così esteso all’acquirente di un bene immobile qualora vi sia differenza tra il prezzo di acquisto dell’immobile dichiarato nell’atto o in fattura ed il prezzo effettivo.
La particolarità della solidarietà è che opera anche nel caso in cui l’acquirente sia un privato.