Con la circolare 40/2013 dello scorso 18 marzo, l’Inps ha fornito le prime istruzioni operative sui nuovi istituti per i padri lavoratori dipendenti, introdotti dalla recente riforma del Lavoro (L. 92/2012).
Parliamo del congedo obbligatorio di un giorno e del congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre di due giorni, voluti dal Ministro Fornero per agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori.
Entrambi le astensioni dal lavoro del neopapà sono fruibili, entro e non oltre il quinto mese di vita del nascituro, per tutti i casi di parto, adozione od affidamento successivi al primo gennaio 2013, con copertura a carico dell’INPS, con un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione spettante, anticipata dal datore di lavoro e recuperata con le modalità ordinarie nel flusso Uniemens nel mese di riferimento. In entrambe le situazioni spetterà al lavoratore anche l’integrale accredito dei contributi figurativi.