Il 30.06.2008, come detto nel precedente post, è scaduto il termine entro il quale si poteva effettuare la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 01.012008.

Ma con Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 Giugno 2008 pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” numero 157 del 7 Luglio 2008,  viene prorogata al 20 Luglio 2008 la scadenza per la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni.

Per chi non avesse ancora provveduto a rivalutare ricordiamo che:

La rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni prevede il versamento di un’imposta sostitutiva del2% per le rivalutazioni di partecipazioni non qualificate ( < 20% capitale) e il 4% per le rivalutazioni di terreni e di partecipazioni qualificate (>20% capitale).

Quindi ancora piu di 10 giorni per valutare la convenienza o no alla rivalutazione.

Dopo anni torna il redditometro, criterio di valutazione della capacità reddituale, che servirà come punto di riferimento in caso di accertamenti e controlli.

Infatti è stato è stato varato, ieri 07.07.2008, il piano straordinario per il triennio 2009/2011 alla lotta all’evasione, in stretta collaborazione con Guardia di Finanza ed Enti locali.

Il piano prevede accertamenti nei confronti, principalmente, di quei soggetti che hanno presentato dichiarazioni dei redditi, unico, senza alcun debito d’imposta, cioè a credito o a pareggio di imposta, che peò presentano elementi atti a presupporre livelli di contribuzione ben superiori, tali controlli sono previsti anche in caso di studi di settore con anomalie.

Come detto per effettuare tali controlli si userà il “redditometro“, rispolverandolo dai magazzini dell’Amministrazione.

Fonte Sole 24 Ore

Ultimi giorni per predisporre ed inviare il 770/2008 Semplificato, infatti grazie alla proroga della scadenza originaria, dal 30.05.2008 è stato prorogato al 10.07.2008, abbiamo avuto 40 giorni in piu per la compilazione ed invio del 770/2008 Semplificato.

Giovedi sarà infatti l’ultimo giorno per inviare il 770/2008 semplificato, ricordiamo che l’invio è possibile solo tramite un intermediario abilitato o tramite CAF.

L’Agenzia delle Entrate ricorda in una nota chi è obligato all’invio e quali dati inviare nel 770/2008 Semplificato.

Il 770 semplificato, dunque, deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2007 e gli altri dati contributivi e assicurativi richiesti. In particolare, sono tenuti a presentare il 770/2008 semplificato coloro che nel 2007 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali all’Inps, all’Inpdap, all’Ipost (l’istituto di previdenza per il personale di Poste italiane e società collegate) e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.

Mentre per il 770/2008 Ordinario c’è tempo fino al 31.07.2008 per l’invio sempre telematico.

Fonte Agenzia Entrate

Le collaborazioni a Co.co.co sono sempre state un problema per l’amministrazione pubblica e per i lavoratori che si trovano costretti, alcune volte, ad accettare forme di contratti collaborativi a progetto solo per poter lavorare alcuni mesi.

L’amministrazione pubblica ha gia previsto che tutte le forme di collaborazione, Co.co.co. in particolare, dovranno tasformarsi in assunzioni entro il 30 settembre 2008, ma pe prevenire forme di raggiro, ha creato una Task Force che verificherà la situazione dei Co.co.co nelle aziende Italiane.

La task force avrà il compito di  smascherare le finte collaborazioni, con un azione di controllo, che verrà realizzata su ampia scala, con  l’obiettivo di individuare le Co.co.co. e i contratti a progetto che nascondono veri e propri rapporti di lavoro subordinato.

Ne abbiamo gia ampiamente parlato del decreto legge 112/2008 in vari post specialmente in relazione alle novità introdotte per gli assegni e i contanti, o per l’eliminazione dell’elenco clienti fornitori, ma il decreto legge 112/2008 contiene altre importanti novità che vale la pena di elencare in modo riassuntivo.

Apprendistato:

Eliminato l’obbligo di comunicazione delle assunzioni e la durata minima (la massima resta a 6 anni) del contratto di apprendistato, che si applica anche al dottorato di ricerca.( art. 23 decreto legge 112/2008)

Carta d’identità:

Il documento avrà validità per 10 anni. (art. 31 decreto legge 112/2008)

Casa:

Piano per alloggi da locare a canone convenzionato ed interventi di riqualificazione urbana. (art. 11 decreto legge 112/2008)

Class Action:

Entrata in vigore prorogata dal 29 giugno 2008 al 1° gennaio 2009. (art. 36 decreto legge 112/2008)

Editoria:

Un regolamento di delegificazione, da emanare entro 60 giorni, semplificherà le procedure per l’erogazione dei contributi all’editoria. (art. 44 decreto legge 112/2008)

Energia:

Entro sei mesi il Consiglio dei Ministri dovrà definire la “Strategia energetica nazionale” con l’obiettivo di diversificare le fonti di energia e le aree geografiche di approvvigionamento, migliorare la competitività del sistema energetico nazionale, promuovere le fonti rinnovabili di energia, aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra. (art. 7 decreto legge 112/2008)

Enti pubblici:

Approvata la soppressione degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità e di altri enti c.d. inutili. (art. 26 decreto legge 112/2008)

Continue reading ‘decreto legge 112/2008 tutte le novità’

L’INPS in una nota di oggi ha ricordato che scadrà il 10 Luglio il termine per pagare i contributi per i lavoratori domestici, relativi alla rata aprile/maggio 2008, II° rata.

Ma quanto bisogna pagare di contributi per un lavoratore domestico?

Innanzitutto i contributi sono determinati in base alla retribuzione e all’orario di lavoro:

  1. se l’orario di lavoro dei lavoratori domestici non supera le 24 ore settimanali, il contributo è raguagliato a tre diverse fasce di retribuzione oraria;
  2. se invece l’orario di lavoro settimanale dei lavoratori domestici invece supera le 24 ore (almeno un ora settimanale in piu), il contributo diviene fisso qualunque sia l’importo della retribuzione oraria.

In quest’ultimo caso l’importo del contributo per i lavoratori domestici è sensibilmente più basso, a patto che le ore siano effettuate tutte presso lo stesso datore di lavoro.

Parlando di cifre quindi gli importi da pagare per ogni ora di lavoro prestato dal lavoratore domestico, fino a 24 ore settimanali sono:

  • per retribuzioni orarie fino a 6,95 €: 1,29 € (di cui 0,31 € a carico del lavoratore);
  • per retribuzioni orarie oltre 6,95 € e fino a 8,48 €: 1,46 € (0,35 € a carico del lavoratore);
  • per retribuzioni orarie oltre 8,48 €: 1,78 € (0,43 € a carico del lavoratore).

Mentre per rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l’importo orario del contributo dovuto è:

  • di 0,94 € (di cui 0,22 € a carico del lavoratore).

Fonte INPS

A poco più di una settimana dall’introduzione della “Manovra d’Estate” (Decreto Legg 112/2008), 25/07/2008, che ha fatto cadere alcuni vincoli imposti dal precedente decreto legislativo 231/07 sull’antiriciclaggio c’è bisogno di fare un po di chiarezza su cosa è stato eliminato e cosa no nella circolabilità di assegni e contanti.

Già il 30 giugno ci eravamo occupati della novità, leggi post, riassumendo in linee generali le novità sui cambiamenti dei vincoli di assegni e contanti.

Ma vediamo nel particolare cosa ha portato di nuovo questo decreto legge 112/08 in tema di assegni e contanti:

  1. Contanti
    I pagamenti cash sono possibili solo per somme sotto € 12.500, prima il limite era € 5.000.
    I trasferimenti per importi pari o superiori a € 12.500 possono essere comunque fatti tramite banche o Poste
  2. Assegni trasferibili
    Sono ammessi per pagamenti sotto € 12.500 euro e rilasciati presentando una richiesta scritta e pagando un’imposta di € 1,5 euro per ogni Assegno.
    Non è più necessario inserire il codice fiscale nella girata.
    Attenzione però che chi ne beneficia è soggetto a “VERIFICA”.
  3. Assegni non trasferibili
    Sono ammessi per qualsiasi , l’unico vincolo è l’esattezza del beneficiario.
  4. Libretti al portatore
    Anche qui il limite è stato portato da € 5.000 ad € 12.500 euro. La soglia vale anche per i libretti già esistenti, c’è tempo fino al 30 giugno 2009 per sistemarli.

Quindi in linea di massima è stato alzato il precedente limite di € 5.000 a € 12.500 per assegni e contanti.

Fonte Sole 24 Ore