Tasso di interesse legale dal 01 gennaio all’1%

Il Decreto del Ministero dell’Economia del 4 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 291 del 15.12.2009, ha disposto la riduzione di 2 punti percentuali della misura degli interessi legali: dal 01.01.2010 infatti gli interessi saranno ridotti dal 3% all’1% .
Il tasso del 3% quindi rimarrà quindi in vigore fino al prossimo 31.12.2009.
La riduzione del tasso avrà conseguenze per i contribuenti anche da punto di vista fiscale in quanto diventerà meno oneroso, rispetto al passato, il ricorso al ravvedimento operoso effettuato per sanare imposte non pagate o pagate solo parzialmente alle scadenze ordinarie.
Si ricorda infatti che i contribuenti che pagano in ritardo i tributi possono valersi di due forme di regolarizzazione:
- ravvedimento breve: i tributi devono essere pagati entro 30 giorni successivi alla scadenza e la somma dovuta è pari al tributo, agli interessi legali sull’importo non versato, calcolati dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di pagamento compreso, la sanzione del 2,5% applicata al tributo non pagato.
- ravvedimento lungo: le imposte vanno pagate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione e la somma dovuta è pari al tributo, agli interessi legali cosi come determinati nel ravvedimento breve e alla sanzione pari al 3% dell’importo del tributo .
Si ricorda inoltre che il ricorso al ravvedimento operoso, dopo le recenti modifiche relative all’ importo delle sanzioni applicate e per l’appunto alla riduzione del tasso legale, spesso diventa meno oneroso per i contribuenti rispetto ai tassi che possono essere pagati ai finanziatori per gli scoperti.
Infine il decreto stabilisce inoltre che,sempre con decorrenza 2010, scende dal 2.75% al 2%, il tasso di interesse dovuto per l’erario sui rimborsi di imposta.
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[...] Con comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.40 del 18.02.2010 è stato fissato il tasso di interesse dell’8% da applicare sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, che non è il tasso di interessi legale. [...]
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