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Società tra professionisti precluse a avvocati e notai

Le società tra professionisti avanzano (pur a fatica) verso una loro piena applicazione tra le forme giuridiche societarie in vigore in Italia. Tuttavia, tali società saranno precluse a avvocati a notai, come chiarito dalla recente relazione illustrativa sullo schema di decreto ministeriale, spiegandone le diverse ragioni. Vediamo dunque quali sono le cause che hanno condotto tale posizione da parte del ministero, e in che modo, pertanto, per avvocati e notai sembrano definitivamente chiudersi le porte delle stp.

In particolare, si legge nella relazione, per i notai “deve ritenersi che lo svolgimento di pubbliche funzioni non può costituire oggetto di attività in forma societaria”, mentre per gli avvocati, considerando che il 2 febbraio 2013 è entrato in vigore il nuovo ordinamento forense (legge n. 247/2012) che esclude l’ipotesi di svolgimento dell’attività all’interno di società di capitali, si tratta di una posizione nettamente rafforzata a quanto già intuibile con il precedente decreto legislativo 96/2001, che prevedeva come gli avvocati potessero esercitare l’attività professionale anche in forma comune, esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata “società tra avvocati” (vedi anche Società tra professionisti regolamento).

Insomma, già oltre 10 anni fa il legislatore si era reso possibilità sulla creazione di un modello societario che possa prevedere l’esercizio delle professioni da parte di coloro che hanno superato il prescritto esame di Stato. Questa possibilità, pur non molto gettonata, permette quindi di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, con oggetto sociale ovviamente esclusivo, e con il vincolo che lo stesso professionista non può partecipare a più di una società.

“La società tra avvocati” – affermava in proposito il d.lgs. di cui si è fatto cenno – “ha per oggetto esclusivo l’esercizio in comune della professione dei propri soci. La società può rendersi acquirente di beni e diritti che siano strumentali all’esercizio della professione e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo” (vedi anche Cancellazioni imprese niente bollo).

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