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Pec, comunicazione non necessaria per le società in fallimento

Come noto, mancano poche ore al termine ultimo per poter comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle Impese (sarà comunque possibile evitare sanzioni fino al 31 dicembre 2011). Un obbligo che coinvolge tutte le imprese di “vecchia” costituzione, assumendo come dato di fatto la necessaria comunicazione della Pec per le nuove imprese in fase di realizzazione, per le quali la trasmissione di questo dato al Registro delle Imprese è contestuale alla procedura di iscrizione.

Nel corso degli ultimi giorni, il Ministero dello Sviluppo economico è intervenuto nuovamente in materia, andando a regolarmentare con un proprio parere il trattamento di tale dato nei confronti delle società in liquidazione, e nei confronti delle società in fallimento. Un parere che contribuisce a chiarire in maniera – speriamo – definitiva, una questione che fu sollevata da diverse parti nel corso delle più recenti settimane.

Ebbene, con la circolare n. 223761 del 24 novembre 2011, il Ministero dello Sviluppo economico ha di fatto escluso l’obbligo di comunicare la Pec entro la data del 29 novembre 2011 per tutte quelle società che vivono in uno stato di fallimento. Il Ministero precisa altresì che rimangono invece obbligate alla comunicazione tutte le società in corso di liquidazione, come già chiarito con la circolare n. 3645/C del 3 novembre 2011.

Pertanto, il curatore fallimentare, se interessato a iscrivere la casella di posta elettronica certificata in relazione alla società da lui curata, può presentare comunque la domanda alla Camera di commercio competente, indicando l’indirizzo Pec.

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