Assonime, l’associazione italiana che raggruppa idealmente le società per azioni del nostro paese, ha pubblicato una nota molto importante relativa alle cosiddette autonomie locali: nello specifico, sono stati spiegati e dettagliati i meccanismi relativi alle sanzioni e ai premi da destinare alle stesse autonomie, in base a quanto previsto dal Decreto 149 del 2011 (“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni”), il quale non è altro che l’attuazione vera e propria della legge sul federalismo fiscale. Che cosa è stato stabilito di preciso? Anzitutto, bisognerà tenere presente una novità molto importante, vale a dire quella della relazione di fine legislatura, una introduzione che finora non era mai apparsa in Italia.
In pratica, si tratta di uno strumento che andrà a riguardare le regioni e le relazioni di fine mandato delle province e dei comuni, in modo che si possano rendere più trasparenti possibili agli elettori i risultati delle attività degli enti, sia dal punto di vista amministrativo che normativo (verrà ricompreso ovviamente tutto l’arco temporale del mandato in questione). Inizialmente, il provvedimento era stato proposto in maniera più “soft”: in effetti, la prima bozza prevedeva che un documento di questo tipo fosse obbligatorio soltanto nel caso di regioni soggette a un piano di rientro per quel che concerne la spesa in campo sanitario, oltre a quegli enti locali colpiti da un dissesto di tipo finanziario.
Si è quindi capito che tale misura non poteva essere sufficiente con questa conformazione e dunque si è provveduto all’ampliamento attuale. In pratica, il testo definitivo prevede chiaramente che la predisposizione della relazione di fine legislatura sia obbligatoria in modo generalizzato. In aggiunta, non bisogna dimenticare nemmeno la previsione di responsabilità politica, la quale andrà a ricadere sui presidenti di regione e quelli di provincia, insieme ai sindaci dei comuni, nell’ipotesi di un dissesto provocato per causa loro (la principale conseguenza sarà l’ineleggibilità successiva).