– Per la prima categoria di autoriciclaggio la pena è la reclusione da due a otto anni, con una sanzione che oscilla dai 5.000 ai 25.000 euro. Nel mirino ci sono coloro i quali hanno commesso o partecipato al commettere un relitto non colposo per il quale è contemplata una pena pari o superiore a un lustro nel caso in cui sostituiscono, impiegano o trasferiscono beni, denari o altre utilità provenienti dalla commissione del suddetto delitto in attività economiche o finanziarie, ostacolando l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
La novità introdotta nell’ordinamento di Legge consiste nell’allineamento delle suddette ipotesi di autoriciclaggio, e prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria aggiuntiva in confronto alla pena detentiva (variabile da 2.500 a 12.500 euro) anche in relazione fattispecie di minore gravità.