Trasmissione telematica dei dati contabili da parte delle imprese della grande distribuzione

Con la circolare numero 2/E pubblicata ieri, 25.01.2010, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad esigenze manifestate dall’utenza, ha ritenuto di dover precisare alcuni aspetti in tema di trasmissione telematica dei dati contabili da parte delle Imprese “GDO” (della Grande Distribuzione Organizzata).

Si ricorda, infatti, che le Imprese di grande distribuzione, in virtù di un provvedimento datato 12.03.2009, sono esonerate dalla emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali e possono trasmettere in via telematica i dati sull’incasso giornaliero, riferiti ad ogni singolo punto vendita dislocato sul territorio nazionale.

Con la detta circolare 2/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non solo le Imprese GDO aventi ad oggetto vendita di beni, ma anche quelle aventi ad oggetto la prestazione di servizi possono accedere alla trasmissione telematica dei corrispettivi, purchè, però, abbiano sia la dimensione che il numero di punti vendita richiesti dalla legge.

Credito d’imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate

Saranno tenuti alla presentazione della comunicazione per il credito d’imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate tutti i datori di lavoro che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza, anche parziale.

Si partirà il 01.02.2010 con la presentazione della comunicazione annuale “rendicontativa” che darà anche la possibilità di usufruire dell’eventuale credito non ancora utilizzato.

Ma che cos’è questo credito d’imposta?

Infatti con la Finanziaria 2008, furono messe a disposizione alcune misure per incentivare l’occupazione in alcune aree svantaggiate, con problematiche di occupazione lavorativa in pianta stabile.

Nella fattispecie fu introdotto un credito d’imposta, da utilizzare solo ed esclusivamente in compensazione, per chi ha assunto, nel 2008, nuovi dipendenti a tempo indeterminato, anche in part-time, incrementando così la base occupazionale (articolo 2, commi da 539 a 547, legge 244/2007).

Il credito ammonta ad un massimo di € 333 mensili per ciascun nuovo lavoratore – aumentato a €416 per ogni lavoratrice rientrante nella definizione di “lavoratore svantaggiato”, contenuta nel regolamento Ce 2204/2002,–ed è destinato a imprese e professionisti che hanno contribuito, con le assunzioni, alla diminuzione della disoccupazione in alcune aree particolarmente depresse del Sud del Paese, situate in:

  1. Abruzzo,
  2. Basilicata,
  3. Calabria,
  4. Campania,
  5. Molise,
  6. Puglia,
  7. Sicilia
  8. Sardegna.

Regime IVA per posti barca

Con Risoluzione del 19.01.2010, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito al regime IVA da applicare alla locazione di spazi di mare per “parcheggio” di natanti.

Nell’interpello che ha sollecitato l’intervento della Agenzia con la Risoluzione detta, una società avente ad oggetto la gestione di pontili galleggianti affermava che quando un ente concede ad un privato un bene del demanio marittimo (spazio di mare) per una finalità (parcheggio barca) prevedendosi il pagamento di un prezzo, si compie una attività commerciale;detta attività – se effettuata per una durata di tempo determinata – è assimilabile alla locazione di beni immobili e quindi esente dall’IVA, affermava la società che ha posto l’interpello in questione, confortata in queste conclusioni dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 6138 del 2009.

Sul tema, invece, con la Risoluzione in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che va richiamato quanto espresso dalla Corte di Giustizia con sentenza del 03.03.2005 (causa numero 428/02):

Agevolazione sull’acquisto di un auto da parte di disabile

Il disabile che acquista una autovettura ha diritto ad una detrazione IRPEF pari al 19% dell’ammontare della spesa sostenuta.

Sono considerati “disabili” ai fini della applicazione della detta agevolazione i seguenti soggetti:

  • non vedenti,
  • sordi,
  • persone affette da handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento,
  • persone con gravi limitazioni nella deambulazione, affetti da pluriamputazioni o con ridotte od impedite capacità motorie.

La detrazione spetta per l’acquisto di un solo veicolo nel corso di un quadriennio e si applica ad una spesa massima di Euro 18.075,99.

Naturalmente la spesa va documentata e deve essere intestata a:

  1. se il disabile è titolare di un proprio reddito superiore ad Euro 2.840,51, il documento di spesa deve essere intestato direttamente a lui stesso;
  2. se il disabile è, invece, nel carico fiscale di un familiare, il documento comprovante la spesa può essere intestato al disabile stesso oppure alla persona della quale risulti a carico.

Detrazione 36%: Modalità e procedure per la richiesta

La legge 23.12.2009 numero 191 – meglio nota come la “finanziaria 2010” – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 302 del 30.12.2009, entrata in vigore il 01.01.2010, ha prorogato per l’anno 2010 le agevolazioni fiscali in favore dei proprietari di immobili che vi eseguano lavori di ristrutturazione.

In particolare, il proprietario di una unità immobiliare, appartenente a qualsiasi categoria catastale, ed anche avente natura rurale, quando intende effettuarvi lavori di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, per beneficiare del menzionato vantaggio fiscale, deve inviare  apposita  comunicazione di inizio lavori,   a mezzo raccomandata A.R., al:

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – AGENZIA DELLE ENTRATE, VIA RIO SPARTO N° 21, 65129 PESCARA, utilizzando e compilando il modulo scaricabile dal sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Alla comunicazione va allegata tutta la documentazione di natura edilizia inerente i lavori a farsi (permesso di costruire, denunzia di inizio attività (DIA), domanda di accatastamento, ricevute ICI).

Comunicazione unica: L’impresa in un giorno

comunicazione unica

Come avevamo gia prontamente avvertito, leggi qui, dal 01.10.2009, in relazione alla legge 40 del 2007 e alla pubblicazione del d.p.c.m. 6 maggio 2009 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.152 del 3 luglio 2009, è entrata in vigore la Comunicazione Unica per l’avvio dell’impresa che assolve ad ogni obbligo di denuncia riguardante i fatti (iscrizione,modifiche e cessazione) nei confronti degli istituti interessati.

Sarà sufficiente inviare la suddetta Comunicazione Unica al registro delle imprese competente per territorio che, a sua volta, provvederà direttamente all’inoltro delle comunicazioni occorrenti all’INPS e all’INAIL, nonché presso l’Agenzia delle Entrate, l’Albo delle imprese artigiane e il Ministero del Lavoro.

In questo modo si ha l’assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al Registro imprese e, se sussistono i presupposti di legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e/o della partita iva.

55%: Calendario adempimenti

detrazione-55

Con apposito software disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate nei prossimi giorni potrà essere presentata, con decorrenza 04.01.2010, la comunicazione telematica alla stessa Agenzia degli interventi sul risparmio energetico per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale del 55%.
I provvedimenti ministeriali del 06 maggio 2009 e del 21 dicembre 2009 obbligano all’effettuazione della comunicazione i soggetti che contemporaneamente soddisfano queste 2 condizioni:

  1. proseguiranno nel 2010 e/o negli anni successivi i lavori iniziati prima del 31 dicembre 2009;
  2. hanno sostenuto spese agevolate nel corso dell’anno 2009;

Entro il 31.03.2010 andranno comunicate con la nuova modalità le spese sostenute nel 2009, esclusivamente per interventi iniziati prima del 31.12.2009 e che proseguiranno nel 2010 e/o anche per gli anni successivi.

Entro invece il 31.03.2011 vanno comunicate le spese sostenute nell’anno 2010, ma l’invio va effettuato esclusivamente se i lavori, iniziati prima della fine dell’anno 2010, proseguiranno anche per l’anno o gli anni successivi.