Versamenti tasse: Proroga per i contribuenti sottoposti a studi di settore

Come l’anno passato, causa ritardo nel rilascio degli Studi di Settore 2010, i termini per il versamento delle imposte da UNICO 2010 verranno prorogati.

Cosi è stato stabilito con il decreto che prevede infatti lo slittamento dei versamenti per quei contribuenti sottoposti a studi di settore.

Come detto non è cosa nuova, anche l’anno passato successe la stessa cosa, il ritardo causato agli operatori e professionisti per poter predisporre in modo adeguato il versamento delle imposte è tale da far si che venga concesso maggior tempo per la generazione delle deleghe di pagamento, F24.

Prestiti dell’azienda ai dipendenti

Beneficio fiscale concesso ai dipendenti per i prestiti ricevuti dall’azienda.

Proprio questo il tema della risoluzione n. 46/2010 con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito varie delucidazioni in merito all’applicabilità del beneficio fiscale per detti prestiti.

L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che gli interessi sui prestiti concessi dall’azienda ai propri dipendenti concorrono alla formazione del reddito per il 50% della differenza fra il tasso di sconto annuale e quello applicato sugli interessi stessi, anche se è il lavoratore a indicare l’istituto di credito.

Roma: Mini condono in scadenza

Scadrà il 17.05.2010 il termine per aderire al mini-condono sulle multe, neel Comune di Roma.

Questo condono permettera di pagare le sanzioni pregresse, ed in particolare le infrazioni commesse fino al 31.12.2004, con un forte riduzione in relazione al debito, stimata in circa 2/3 del debito totale.

Nei giorni scorsi l’agenzia delle riscossioni ha inviato ai cittadini romani le cartelle con gli importi rimodulati con lo sconto che va a sostituire le vecchie cartelle. Chi le ha ricevute noterà che tra gli importi non vi è più la voce sanzioni, infatti il condono azzera le sanzioni per il ritardato pagamento, lasciando solo un 4% del debito a magiorazione come aggio sulla riscossione.

Cartelle esattoriali: Equitalia accetterà l’istanza in autotutela

Equitalia accetterà l‘istanza in autotulela per dimostrare il diritto alla sospensione dell’esecuzione per la cartella ricevuta.

Questa è la novità comunicata proprio da Equitalia che informa che l‘istanza dovrà essere correlata da tutta la documentazione dimostrante il diritto alla sospensione della cartella.

I tempi per la presentazione dell’istanza saranno sia dopo la notifica della cartella di pagamento sia durante la procedura esecutiva.

Società non operative: Test di operatività in unico 2010

Nella compilazione del Modello UNICO 2010 le società devo fare molta attenzione alla compilazione del prospetto per il test dell’operatività.

Il test verifica se una società è operativa o no, società di comodo, applicando delle percentuali di ricavi minimi rapportate al valore delle immobilizzazioni societarie“ricavi presunti” e confrontandole con i ricavi effettivi verifica se sono maggiori o minori.

Questa verifa parte dal presupposto che una società con un certo valore di immobilizzazioni deve avere una percentuale di redditività.

Ma cosa succede se i ricavi conseguiti sono inferiori a quelli presunti?

Innanzitutto bisogna vedere se la società ha presentato l’istanza per la disapplicazione del calcolo per le società non operativa, se cosi non fosse la società dovrà dichiarare il reddito minimo presunto ai fini IRES e il valore della produzione ai fini IRAP e il credito IVA annuale non è né rimborsabile né compensabile.

Elenchi 5 X 1000. la domanda va presentata tutti gli anni

E’ in scadenza e precisamente il 07.05.2010 il termine ultimo per la presentazione della domanda di iscrizione agli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti del volontariato, da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, per essere ammessi al riparto del 5X1000 dell’Irpef 2010.

E’ bene ricordare che la domanda va presentata anche da parte di chi l’ha già effettuata negli anni passati e deve essere utilizzato il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

In una nota l’Agenzia informa che non saranno accettate le domande fuori termine o inviate con modalità diversa da quella telematica.

Una volta terminata la fase di inoltro delle domande, l’agenzia delle Entrate provvederà a stilare un elenco “provvisorio” che sarà pubblicato sul sito dell’Agenzua entro il 14.05.2010 dando la possibilità entro il 20.05.2010 di correggere eventuali errori da parte degli interessati.

Mentre gli elenchi aggiornati saranno pubblicati il 25.05.2010.

Agenzia Entrate, INPS e Equitalia unite per la lotta all’evasione

Per condurre sempre più efficacemente la lotta alla evasione fiscale, l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’Equitalia per la prima volta, hanno deciso di operare di comune accordo.

E’ quanto è stato stabilito nell’incontro tenutosi a Roma il 21.04.2010 tra i maggiori esponenti a livello nazionale dei due Enti impositori e dell’Equitalia, al quale hanno partecipato anche i direttori regionali.

In sostanza, l’obiettivo è quello di incrementare gli strumenti di controllo a disposizione della Agenzia delle Entrate e dell’INPS a livello locale, affinchè questi Enti possano agire, in prima battuta, prevenendo l’intervento dell’Agente della riscossione, verificando se si tratta di situazioni – sia pure gravi – di ritardi, mancanze, errori da parte del contribuente che possono essere comunque sanate anche se sanzionate, oppure si è di fronte a fenomeni di evasione vera e propria.

Cartelle pazze: Buone notizie per i contribuenti

Una buona notizia per i numerosi contribuenti vittime delle cosiddette “cartelle pazze“.

Per evitare procedure giudiziarie lunghe, basate su cartelle esattoriali palesemente errate, il 05.10.2009, il Ministero della Giustizia ha sottoscritto con il Comune di Roma e l’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, una convenzione che prevede lo scambio di informazioni diretto tra l’Equitalia ed i Giudici di Pace, da attuarsi in via telematica.

In tale modo, l’Equitalia può verificare quali sono tutti le procedure pendenti presso il Giudice di Pace; quindi, fatti gli opportuni controlli, può segnalare con trasparenza al Giudice stesso, “autoincolpandosi”, quali procedure esecutive sono state iniziate nei confronti dei cittadini a fronte di cartelle non corrette; in questo modo si può procedere alla estinzione delle procedure dette senza attendere i tempi lunghi della sentenza e senza ulteriori aggravi di spesa per l’utente; ulteriore vantaggio sta nel fatto che si snellisce così il lavoro dei giudici che possono dedicarsi con maggiore celerità alle procedure che hanno effettivamente bisogno della loro sentenza.

Dichiarazioni INTRA per enti non commerciali ed agricoltori

Gli Enti non commerciali (ENC) e gli agricoltori non soggetti ad IVA, per le dichiarazioni cosidette INTRA 12 e INTRA 13, dovranno d’ora in avanti utilizzare un nuovo modello, predisposto e messo a disposizione degli utenti dalla Agenzia delle Entrate.

Il modello INTRA 12 va presentato ogni mese per riepilogare gli acquisti di beni e servizi intracomunitari riferiti al mese precedente; il modello INTRA 13 va presentato:

  1. prima di effettuare un acquisto di beni e servizi intracomunitari per dichiarare l’ammontare dell’operazione;
  2. per dichiarare gli acquisti complessivamente effettuati nell’anno.I nuovi modelli da utilizzare per le dichiarazioni dette sono stati approvati dal Direttore della Agenzia delle Entrate con provvedimento del 16 aprile 2010.

Studi di Settore: Obbligo del contraddittorio

Con circolare n.19/e del 14.04.2010 dell’Agenzia delle Entrate viene rilevato che in caso di accertamento motivato sulla base delle risultanze degli studi di settore senza essere stato attivato  il preventivo contraddittorio con il contribuente, la pretesa del tributo deve essere abbandonata.

Viene inserita in primo piano la necessità quindi del  confronto preventivo con il contribuente, anche alla luce di quattro sentenze del 2009 delle sezioni unite della Cassazione (nn. 26635, 26636, 26637 e 26638), che confermano sostanzialmente l’orientamento dell’Agenzia già espresso in precedenti documenti di prassi (v.si circ. n. 5/2008).

Tanto premesso, in caso di mancata attivazione del contraddittorio, gli avvisi d’accertamento relativi agli studi di settore risulteranno “viziati”, pertanto gli uffici dell’Agenzia abbandoneranno tutti i relativi contenziosi “sospesi”.

Nel caso in cui nell’atto di accertamento manchino le ragioni esposte dal contribuente non si produrrà la nullità dell’atto, a patto che le stesse risultino dai verbali del contraddittorio.

Accertamenti sulle compravendite di immobili

Con la Circolare numero 18/E del 14 aprile 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento – sembrerebbe a favore del contribuente – in materia di liti tributarie relative ad accertamenti IVA.

In particolare, detto provvedimento, con specifico riguardo alle compravendite immobiliari, fa riferimento ai contenziosi sorti tra il cittadino ed il Fisco, quando, a seguito degli accertamenti di rito, emerge che il prezzo dichiarato nell’atto notarile di vendita e la conseguente IVA applicata, sono difformi (perchè inferiori) da quanto effettivamente dovuto.

La Circolare 18/E ha espresso il seguente orientamento: è opportuno che l’Agenzia delle Entrate abbandoni i contenziosi con i cittadini in materia di accertamenti IVA, quando l’unico elemento negativo è dato dal fatto che il corrispettivo è più basso di quanto avrebbe dovuto essere dichiarato.

Rimborso dell’IVA assolta in uno stato estero

I cittadini italiani possono chiedere il rimborso rimborso dell’IVA assolta in uno stato estero ma appartenente all’Unione Europea con maggiore facilità burocratica ed in tempi più rapidi: è quanto ha stabilito il nostro Governo con il Decreto Legislativo numero 18 dell’11.02.2010 (attuativo della Direttiva CE 2008/9).

In primo luogo, il contribuente dovrà interagire, per ottenere il rimborso, direttamente con la nostra Agenzia delle Entrate, senza dover in alcun modo contattare le Amministrazioni dello Stato Estero; la domanda di rimborso viene presentata in via telematica (e non più in forma cartacea) alla Agenzia delle Entrate che, nel tempo massimo di 15 giorni, deve esaminarla e – verificata la sussistenza di tutti i requisiti – inoltrarla allo Stato Estero.