Forex: le precisazioni delle Entrate sulla tassazione

Come è noto, le operazioni Forex (Foreign Exchange) derivano essenzialmente dallo scambio di una valuta con un’altra: ebbene, i contratti in questione possono essere anche percepiti da una singola persona fisica che non svolge la professione di imprenditore, e in questo caso si fa rientrare il tutto nel novero dei redditi soggetti a imposta sostitutiva. Il calcolo in questione è molto semplice, in effetti è sufficiente sommare dal punto di vista algebrico i vari differenziali e i proventi conseguiti con le operazioni stesse. Gli aspetti fiscali sono quindi importanti e rilevanti, tanto che ha senso dedurre tutte quelle minusvalenze che si possono creare a causa delle compravendite di monete e divise sul mercato; comunque, i differenziali positivi non vanno mai inseriti nell’elenco relativo ai redditi di rapporti aleatori, come previsto espressamente anche dal Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Tasse su impianti rinnovabili, le proteste di Aper e Anev

Un emendamento al disegno di legge sulle “Nuove disposizioni in materia di aree protette” rischia di inasprire ulteriormente il costo fiscale da sopportare per coloro che desiderano installare impianti di produzione di energia pulita (principalmente, fotovoltaici ed eolici) nelle aree protette. Una ulteriore tassa si affaccia infatti all’orizzonte, ponendo sulla strada della contestazione le principali associazioni di riferimento nel settore.

Il nuovo prelievo, secondo quanto appare nell’emendamento, servirà a costituire un utile “contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità”. Un prelievo che sarebbe a carico di tutti i soggetti titolari di impianti produttrici di energia pulita e rinnovabile, che siano presenti all’interno di “aree protette o aree contigue”.

Assegni circolari e bollo: la scadenza del 31 ottobre

Sono rimasti soltanto quattro giorni alle banche e agli istituti di credito per far fronte a una delle loro principali scadenze fiscali: in effetti, il 31 ottobre del 2011 rappresenta il termine ultimo per quegli istituti che hanno l’autorizzazione ad emettere gli assegni circolari per presentare la dichiarazione relativa agli strumenti in circolazione nel trimestre solare precedente. L’operazione deve essere effettuata nei confronti dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e ha un compito specifico, vale a dire quello di perfezionare la liquidazione dell’imposta di bollo che è dovuta in questi casi. Non bisogna dimenticare che sono almeno tre anni che tale tributo viene applicato sulle richieste in forma libera di assegni bancari, circolari, postali e anche sui vaglia postali. In pratica, si tratta di apporre un costo aggiunto di 1,50 euro, elemento essenziale per scongiurare l’ipotesi che venga apposta la cosiddetta “clausola di non trasferibilità”.

Locazioni, le scadenze di fine mese

A fine mese scadono alcuni termini molto importanti per quanto concerne le locazioni. Ricordiamo che i titolari di contratti di locazione e di affitto che riguardano le case e altri beni immobili, e che non applicano l’imposta sostitutiva nella maniera c.d. “secca” (la cedolare) devono procedere ad effettuare entro il 31 ottobre la registrazione dei nuovi contratti di locazione degli immobili stipulati entro i 30 giorni precedenti.

In ogni caso, il 31 ottobre sarà il termine ultimo per poter procedere al pagamento dell’imposta di registro dovuta per le annualità di contratti pluriennali relativi ad immobili urbani, con inizio dal giorno 1 ottobre, e le risoluzioni, le cessioni e le proroghe anche tacite, che abbiano la decorrenza dall’inizio del mese in corso.

L’Inps avvia il controllo degli assegni per i nuclei familiari

Una delle circolari pubblicate ieri dall’Inps ha avuto come obiettivo quello di controllare le più importanti prestazioni previdenziali, gli sgravi e le riduzioni contributive, con un particolare interesse nei confronti degli assegni al nucleo familiare: si tratta di una fase sperimentale per la verifica degli importi che sono stati posti a conguaglio in tal senso. Nello specifico, tale assegno è di competenza dei lavoratori dipendenti che possono vantare dei nuclei familiari composti da più persone, con i redditi di queste ultime che fanno parte dei limiti di legge. L’ammontare del conguaglio in questione, inoltre, è variabile e dipende essenzialmente da come è composta la famiglia stessa e quali redditi sono stati dichiarati: l’assegno, poi, viene liquidato dal datore di lavoro al dipendente coinvolto.

Regimi fiscali, i requisiti per i nuovi minimi

Come noto, il vecchio regime fiscale del “forfettone” è stato stravolto sulla base dei recenti interventi normativi. Vediamo quindi come sono cambiati i requisiti per l’accesso al nuovo regime dei minimi.

Innanzitutto, per poter rientrare nel nuovo regime (sicuramente più conveniente di quello ordinario), è necessario che il contribuente non abbia esercitato attività professionale, d’impresa o associata o familiare nel corso dei tre anni precedenti l’inizio dell’attività. Inoltre, la nuova attività non deve in alcun modo costituire la prosecuzione sostanziale di altra attività svolta sottoforma di lavoro dipendente. Una clausola, quest’ultima, che impedirebbe di fatto la lavoratore dipendente di potersi “trasformare” in lavoratore autonomo, proseguendo l’attività negli stessi locali dell’azienda, e nei confronti della clientela già servita in qualità di lavoratore dipendente.

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Cartelle esattoriali: tutte le novità del 2011

Ci sono molte novità che riguardano le cartelle esattoriali e che vale la pena approfondire, così da rendere i contribuenti ancora più informati in merito ai loro adempimenti fiscali: le modifiche si riferiscono soprattutto alla necessità di avere un adeguamento alle regole del processo tributario, le quali sono contenute all’interno dell’ultima manovra finanziaria approvata dal nostro governo quest’anno. L’amministrazione finanziaria, inoltre, ha già provveduto a comunicare la struttura del nuovo modello e le istruzioni di base a cui fare riferimento. La manovra in questione, infatti, ha di fatto reso le cartelle di pagamento uno strumento che può essere suscettibile di un ricorso (la cosiddetta impugnativa) di fronte alle Commissioni Tributarie Provinciali. Ecco spiegato il motivo dell’aggiornamento in questione, in particolare per quel che concerne la sezione della modalità di ricorso.

Cooperazione fiscale Italia – Svizzera: qualche passo avanti

Qualche ora fa vi avevamo illustrato alcune linee guida in utilizzo in alcuni Paesi europei (in particolare, Germania e Gran Bretagna) al fine di rendere concrete le cooperazioni fiscali nei confronti della Svizzera, con specifico riferimento a quanto accade in matera di tassazione delle rendite finanziarie.

Ebbene, auspicando un simile accordo anche per quanto riguarda la Penisola, un primo passo in avanti in materia è stato recentemente compiuto da Berardino Regazzoni, ambasciatore elvetico in Italia, il quale ha affermato come “vi sia una disponibilità completa” della Svizzera ad aprire con l’Italia una negoziato per un accordo avanzato di cooperazione fiscale, proprio sul modello di quello già stipulato con Germania e Gran Bretagna.

Tarsu, i garage condominiali sono esclusi dalla tassazione

Una delle situazioni più particolari che si può presentare in relazione alla Tarsu è quella del garage condominiale: come è noto, la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani ha subito notevoli modifiche dal 1993 ad oggi e viene applicata dai comuni in base al costo complessivo del servizio di raccolta e dello smaltimento dei rifiuti stessi. In particolare, il parametro è rappresentato dalla superficie dei locali di abitazione e di quelle attività in cui i diversi rifiuti possono avere origine. Che cosa succede quando si abita in un condominio che presenta appunto un garage con posti macchina sfruttato come proprietà comune indivisa? A chi spetta il pagamento? Un garage di questo tipo rappresenta una delle componenti essenziali degli atti di proprietà dei condomini: a prescindere dal fatto che vi sia una assegnazione o meno, diversi comuni del nostro paese sono soliti applicare l’imposta in questione.

Tassazione capitali svizzeri, l’esempio di Germania e Regno Unito

Mentre in Italia ancora si discutono eventuali integrazioni alla bozza che permetterà di poter tassare i capitali detenuti in Svizzera, una linea guida in materia è offerta senza dubbio dagli esempi di Germania e Regno Unito, che con il Paese elvetico hanno già stipulato dei Trattati ad hoc per disciplinare la materia.

Entrambi i Trattati entreranno in vigore a partire dal 2013, consentendo in tal modo ai Parlamenti locali di ratificare gli accordi. Sostanzialmente simili i contenuti, visto e considerato che sia i redditi finanziari degli investitori tedeschi, sia i redditi finanziari degli investitori inglesi, che detengono patrimoni non dichiarati in Svizzera, saranno assoggettata a una ritenuta alla fonte da parte delle stesse banche svizzere. Solamente per il primo anno, verrà inoltre applicata una ritenuta una tantum sui patrimoni. L’alternativa è di indubbia convenienza: l’investitore potrà denunciare sé stesso mediante autodichiarazione, confermando quali redditi sono stati prodotti grazie ai capitali investiti in Svizzera, ed evitando così delle sanzioni più pesanti.

Nuovo intervento della Cassazione sulle cartelle “mute”

La disciplina delle cosiddette cartelle esattoriali “mute” dura ormai da diverso tempo: come è noto, si tratta di quelle cartelle che sono state emesse prima di una determinata data e che sono prive dell’indicazione del responsabile del procedimento. L’ultimo chiarimento è giunto direttamente dalla Corte di Cassazione, la quale pochi giorni fa ha spiegato come l’unica opposizione da realizzare attraverso questo strumento sia quella relativa all’esecuzione dell’articolo 615 del codice di procedura civile (“Forma dell’opposizione”), ma soltanto nel caso in cui la somma di denaro coinvolta è stata già iscritta a ruolo. La pronuncia dei giudici di Piazza Cavour si è resa necessaria alla luce del ricorso di un contribuente, il quale si era opposto a delle cartelle mute che erano state notificate nello specifico da Equitalia.

Tasse automobilistiche, si avvicina la scadenza

Il 31 ottobre è una giornata piuttosto importante per quanto concerne il pagamento delle tasse automobilistiche. In tale data, infatti, scade il termine entro il quale i proprietari di autovetture ed autoveicoli devono procedere al pagamento della tassa per autovetture ed autoveicoli, con precedente periodo di validità scaduto alla fine del mese di settembre.

L’adempimento, attraverso pagamento della tassa dovuta, può essere effettuato presso tutte le delegazioni Aci, presso le agenzie di pratiche auto, e ovviamente presso tutti i tabaccai, compilando le schede distinte in “A” per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena, e in “B” per quanto invece concerne le autovetture e gli autoveicoli che beneficiano di un particolare trattamento fiscale.

Unico 2012: il credito per le attività di ricerca e sviluppo

È già tempo di pensare alle comunicazioni relative al modello Unico per il 2012: più precisamente, il riferimento deve andare al credito d’imposta per tutti quegli investimenti che vengono realizzati per le attività di ricerca e sviluppo, come previsto espressamente dal Decreto Ministeriale del 4 marzo 2011 (“Strumenti di misura e metodi di controllo metrologico”). C’è una specifica risoluzione della nostra amministrazione finanziaria che parla di tutto questo, vale a dire la 100/E: in base a quanto disposto da tale documento, infatti, vi sono delle precise modalità di utilizzo del credito stesso, oltre a quelle che sono le linee guida per la dichiarazione dei redditi da compilare il prossimo anno. Il beneficio in questione è destinato a quelle aziende che sono state escluse a causa dell’esaurimento dei fondi per il cosiddetto Bonus Ricerca, con un credito pari al 10% relativo a investimenti per attività poste in essere in una data precedente al 29 novembre del 2008.

Scadenze fiscali, gli appuntamenti del 25 ottobre 2011

Martedì 25 ottobre 2011 è giornata di scadenza su numerosi fronti. Iniziamo con il ricordare che in tale data i contribuenti che hanno rilevato degli errori o delle emissioni sui modelli 730, tali che la correzione sia in grado di determinare maggiori rimborsi di imposta o minori debiti di tributo, potranno procedere entro tale data alla consegna diretta del modello 730 Integrativo, attraverso i professionisti abilitati o attraverso i centri di assistenza fiscale.

Sul fronte della cassa integrazione guadagni, le aziende interessate alla procedura di integrazione devono procedere alla presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento CIG per la sospensione o per la riduzione dell’attività lavorativa intervenuta nel mese precedente.