Studi di settore: il 18 giugno termina l’adeguamento

Fra due settimane esatte giungerà a scadenza un importante appuntamento fiscale: la data del prossimo 18 giugno, infatti, è quella che è stata scelta dalla nostra amministrazione finanziaria per consentire l’adeguamento relativo agli studi di settore. Di cosa si tratta esattamente? Nel dettaglio, bisogna ricordare di versare le imposte che si riferiscono ai ricavi indicati all’interno della dichiarazione dei redditi e a causa dell’adeguamento spontaneo, sia ai parametri che agli studi stessi. Nell’ipotesi in cui, poi, il periodo d’imposta sia differente rispetto al primo in cui viene applicato lo studio di settore oppure una sua revisione, allora è stato previsto il pagamento anche di una maggiorazione (la misura in questione è pari a tre punti percentuali).

Sanzioni mancati pagamenti IMU

Considerato che le scadenze IMU sono alle porte, con il primo appuntamento fissato, improrogabilmente, per il 18 giugno 2012, centinaia di migliaia di contribuenti si domandano cosa accadrà nell’ipotesi di un mancato o incompleto versamento dell’imposta municipale unica nei tempi concordati. A chiederselo è stata anche la CGIA di Mestre, che ha formulato una serie di ipotesi prevedendo cosa potrebbe generare l’impossibilità di far fronte al pagamento del nuovo balzello sul patrimonio immobiliare dei contribuenti italiani.

La risposta è fortunatamente abbastanza di sollievo: grazie agli istituti del ravvedimento (breve o lungo), le sanzioni sono relativamente basse, permettendo così alle famiglie italiane in difficoltà di poter fronteggiare le difficoltà economico finanziarie momentanee, provvedendo al ritardato pagamento dell’imposta municipale unica qualche giorno o qualche settimana dopo l’idonea scadenza.

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Inps: nuove funzionalità per le visite mediche di controllo

Il messaggio numero 9399 dell’Inps ha avuto come oggetto specifico il servizio di richiesta delle cosiddette visite mediche di controllo per i datori di lavoro e le nuove funzionalità: come specifica questo stesso documento, una circolare dello scorso anno ha stabilito che l’invio da parte dei datori di lavoro di tali richieste deve avvenire esclusivamente attraverso la modalità telematica. Il riferimento deve andare sia alle già citate visite mediche, sia a quelle relative al controllo domiciliare e a quello ambulatoriale. La presentazione, inoltre, viene realizzata e perfezionata mediante il portale web dell’ente previdenziale, visto che esiste un apposito servizio che si chiama proprio “Richiesta Visita Medica di Controllo”, a cui si accede con un Pin. Le nuove funzionalità in questione sono state aggiunte per rendere più agevole l’attività dei datori.

Obiettivi recupero fiscale Agenzia delle Entrate

Stando a quanto emerge in questi ultimi giorni, l’obiettivo delle entrate della sola Agenzia delle Entrate per il 2012 sarà pari a 10 miliardi di euro, con un incremento di 2 miliardi di euro rispetto all’obiettivo dello scorso anno, quando all’Agenzia fu chiesto di portare in dote 8 miliardi di euro (a consuntivo, l’obiettivo fu ampiamente raggiunto toccando quota 8,7 miliardi).

Ma come intende raggiungere tale target “sfidante”? Secondo le ultime novità, l’obiettivo delle Entrate guidate da Attilio Befera concentrerà la propria attenzione sui grandi contribuenti, con un incremento delle verifiche dei soggetti sottoposti a tutoraggio pari a quota 3.166 unità, contro le 1.928 unità del 2011 (l’incremento sarà dovuto fondamentalmente all’entrata a regime del meccanismo di controllo che ha ampliato nell’ultimo triennio la platea di contribuenti soggetti alla sua applicazione).

Software doc per le imprese

Dal 1 giugno è entrata in vigore una nuova normativa che impone alle imprese di utilizzare solamente i programmi informatici realizzati secondo le specifiche tecniche approvate con il decreto ministeriale 29 novembre 2011. In proposito, l’Osservatorio permanente tra il Consiglio nazionale dei dottori commerciali e degli esperti contabili e Unioncamere, nella recente riunione del 22 maggio 2012, ha preso atto che i programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande da presentare all’ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico e realizzati sulla base delle specifiche tecniche, precedenti a quelle approvate con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 novembre 2011, potevano infatti essere utilizzati solamente entro la passata data del 31 maggio 2012.

Modello 730/2010: un mese per dimostrare spese e oneri

C’è un intero mese a disposizione per far fronte ad alcune dimostrazioni e documentazioni dei contribuenti: il riferimento deve andare alle consegne che vanno effettuate nei confronti della nostra amministrazione finanziaria entro il prossimo 30 giugno, il modo più adatto per dimostrare che sono state sostenute delle spese e degli oneri che poi hanno dato diritto a deduzioni e detrazioni tributarie. Il modello 730 in questione è quello compilato nel 2010, dunque gli stessi oneri e le stesse spese sono quelli dell’anno precedente. In pratica, non si tratta altro che di una tipica attività di riscontro che l’Agenzia delle Entrate richiede in tali casi. Nel 2012 è previsto che sia coinvolta una piccola parte di queste dichiarazioni, circa il 4% per la precisione.

Evasione fiscale, è reato non compilare il quadro RW

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19660 del 24 maggio 2012, aggrava la posizione di coloro che hanno trasferito denaro all’estero “dimenticando” di compilare il quadro RW, integrazione della dichiarazione dei redditi.

La ragione sta in un principio elaborato dalla terza sezione della Suprema Corte, secondo cui rischia una condanna per evasione fiscale e il sequestro preventivo dei beni il contribuente che – pur avendo trasferito denaro all’estero – non compila il modello RW. Lo scopo previsto dalla compilazione, afferma infatti la pronuncia, è inequivocabilmente quello di rilevare a fini fiscali trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori. Inoltre, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, residenti in Italia che al termine del periodo di imposta detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi.

Errore IMU, migliaia di F24 rifiutati

Proprio quando il peggio sembrava alle spalle, ecco arrivare un comunicato dell’Agenzia delle Entrate che apporta nuove complicazioni nel rapporto dei contribuenti con la nuova imposta municipale unica. A causa della mancata indicazione della rata, infatti, migliaia di F24 sono andati rifiutati. Un inconveniente che era stato riscontrato qualche giorno fa da parte di alcuni centri di assistenza fiscale, e che ha trovato “ufficialità” nella nota dell’Agenzia.

“Le deleghe di pagamento già compilate senza l’indicazione della scelta all’interno del riquadro “rateazione / mese rif.” – precisa comunque il comunicato dell’Agenzia – “sono considerate corrente e devono essere accettate dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane spa e Agenzia della riscossione. Con l’entrata in vigore dell’articolo 4, comma 5 lettera i) del Decreto legge n. 16/2012 (introdotto in sede di conversione della legge 26 aprile 2012, n. 44) i contribuenti hanno la possibilità di versare l’acconto dell’IMU dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in due rate (scadenza il 18 giugno 2012 e il 17 settembre 2012) mentre il versamento del saldo è previsto in unica soluzione (scadenza il 17 dicembre 2012)”.

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Le Entrate fanno chiarezza sul regime dei nuovi minimi

Il regime dei cosiddetti “nuovi minimi” ha fatto sorgere qualche dubbio in merito alla sua composizione e al trattamento fiscale: è proprio per questo motivo che l’Agenzia delle Entrate ha deciso di fare chiarezza, pubblicando un apposito documento, la circolare 17/E che risale ormai a due giorni fa. Che cosa è stato specificato nel dettaglio? Anzitutto, la nostra amministrazione finanziaria si è preoccupata di far capire chi sono questi contribuenti e quanto tempo dura il regime stesso. Si tratta di una agevolazione molto importante e che si riferisce a coloro che hanno avviato una nuova attività imprenditoriale, oppure hanno provveduto a farlo dopo la data del 31 dicembre 2007. La sola partita Iva non è sufficiente in questo caso, ma è necessario dimostrare quando si è verificato l’esercizio effettivo.

Novità decreto infrastrutture 2012

Iniziano a prender corpo alcune delle principali novità che il governo vorrebbe introdurre all’interno del decreto infrastrutture. Tra tutte, ci sembra particolarmente meritevole la possibilità di introdurre benefici fiscali per l’acquisto di unità abitative del valore massimo di 200 mila euro, con la possibilità di detrarre in dieci rate annuali le principali imposte, calcolate per un importo fino a un massimo di 100 mila euro, che incidono sulle compravendite delle abitazioni.

Saranno certamente di interesse anche le proposte per consentire la totale detraibilità degli oneri sostenuti per interessi passivi dei mutui per acquisto di abitazione, fino a un valore massimo corrispondente all’importo annuale dei canoni figurativi, come determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (per una media abitazione, circa 400 o 500 euro annui).

Tassa sulle imbarcazioni: i chiarimenti sui noleggi

La risoluzione 16/E che l’Agenzia delle Entrate ha reso pubblica nel corso della giornata di ieri è tornata ad affrontare il tema della cosiddetta tassa sulle imbarcazioni: in effetti, il documento della nostra amministrazione finanziaria ha sancito come i noleggiatori siano obbligati al versamento di tale imposta anche nell’ipotesi in cui non siano elencati in modo chiaro tra i soggetti passivi. Questa precisazione si è resa necessaria alla luce delle difficoltà che avrebbe comportato una interpretazione alla lettera della norma in questione, visto che sarebbe stato possibile escludere dall’imposizione fiscale i mezzi sfruttati attraverso un noleggio, creando dunque due trattamenti differenti. Tra l’altro, già un mese fa si era provveduto a chiarire alcuni aspetti importanti da questo punto di vista, pertanto ora il quadro è molto più chiaro.

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Regole IMU sulle pertinenze della prima casa

Come abbiamo avuto modo di interpretare in queste ultime settimane, l’imposta municipale unica è applicata in maniera particolare e piuttosto rigorosa sulle pertinenze, in particolar modo quando queste sono relative all’abitazione principale. È previsto, in maniera specifica, che il contribuente possa considerare come pertinenza della prima casa una unità immobiliare per ognuna delle categorie catastali pertinenziali (C/2, C/6, C/7) fino a un massimo di tre.

I casi particolari, tuttavia, abbondano. Innanzitutto, chi possiede una cantina e due box auto (rispettivamente, un’unità C/2 e due C/6), dovrà scegliere quale dei due garage collegare all’abitazione principale: sebbene il numero massimo di pertinenze collegabili alla prima casa è fissata in un numero pari a tre, è altrettanto stabilito che le stesse debbano appartenere in misura non superiore a una per ciascuna delle categorie catastali.

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Scade domani il termine per il pagamento dell’Iva intracomunitaria

Sono rimasti a disposizione appena due giorni per far fronte alla scadenza fiscale relativa all’Iva intracomunitaria: nel dettaglio, si tratta della liquidazione e del pagamento di quella Imposta sul Valore Aggiunto che si riferisce agli acquisti intracomunitari dello scorso mese di aprile. L’adempimento in questione deve essere realizzato dagli enti di tipo non commerciale e gli agricoltori che sono esonerati, avendo cura di utilizzare il modello F24 che è disponibile presso gli istituti di credito e le agenzie postali. In questo caso, è necessario indicare nel documento fiscale in questione il codice 6004, il quale sta proprio a indicare il versamento dell’imposta mensile. Ovviamente, non tutti i contribuenti sono tenuti a rispettare la data di domani come termine ultimo.

Clausole contrattuali banche non conformi alla tutela del cliente

Le Camere di Commercio di Milano e di Monza Brianza hanno emesso un parere molto interessante sul fronte dei contratti bancari, denominato “conti senza sorprese”, nel quale evidenziano tutte quelle principali clausole dei contratti bancari nelle quali non sarebbe rispettata la necessaria tutela nei confronti del cliente.

Tra le principali compare il c.d. recesso senza preavviso, ovvero la possibilità, per la banca, di poter recedere dal contratto con uno scarsissimo e non esplicitato termine di preavviso per l’istituto di credito stesso. Figurano tra le clausole non trasparenti anche le ben note modifiche unilaterali, ovvero le possibilità – rimesse dal contratto in f avore dell’istituto di credito – di poter ridurre affidamenti e altre elasticità creditizie. Non è neppure conforme che la banca possa stabilire un limite al numero e all’importo degli accrediti.