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Regime IVA per posti barca

Con Risoluzione del 19.01.2010, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito al regime IVA da applicare alla locazione di spazi di mare per “parcheggio” di natanti.

Nell’interpello che ha sollecitato l’intervento della Agenzia con la Risoluzione detta, una società avente ad oggetto la gestione di pontili galleggianti affermava che quando un ente concede ad un privato un bene del demanio marittimo (spazio di mare) per una finalità (parcheggio barca) prevedendosi il pagamento di un prezzo, si compie una attività commerciale;detta attività – se effettuata per una durata di tempo determinata – è assimilabile alla locazione di beni immobili e quindi esente dall’IVA, affermava la società che ha posto l’interpello in questione, confortata in queste conclusioni dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 6138 del 2009.

Sul tema, invece, con la Risoluzione in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che va richiamato quanto espresso dalla Corte di Giustizia con sentenza del 03.03.2005 (causa numero 428/02):

  • la locazione di uno spazio in un porto, sia in acqua che a terra (per consentire la manutenzione della barca) è assimilabile alla locazione di area destinata a parcheggio di veicoli; conseguentemente, la locazione di spazi di mare per imbarcazioni, non rientra nel regime di esenzione IVA previsto per le locazioni di beni immobili, ma si applica l’imposta nella misura ordinaria del 20% (venti per cento).

Il testo della Risoluzione è disponibile sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.