Lavori autonomi: l’Inps chiarisce il recupero delle somme indebite

L’oggetto di una delle ultime circolari dell’Inps ha riguardato il recupero di quelle somme che sono state corrisposte in maniera indebita per quel che riguarda i trattamenti di famiglia sulle pensioni dei lavoratori autonomi: l’intento dell’ente previdenziale è stato proprio quello di spiegare come recuperare il denaro in questione, configurando delle modalità specifiche. Anzitutto, bisogna precisare che le somme indebite che sono state effettuate entro tutto l’anno 2000 beneficiano delle disposizioni legislative che sono contenute nell’articolo 38 della Legge 448 del 2001 (la Finanziaria del 2002): l’articolo in questione si riferisce proprio agli investimenti in ricerca e sviluppo); per quel che concerne invece relative al periodo terminato il 31 dicembre del 1996, si deve fare riferimento alla Legge 662 del 1996 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”).

Fatture, inversione dell’onere della prova in caso di esibizione in fotocopia

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata (Cass. Sez. Trib. 13943, 24.6.2011) in merito all’esibizione delle fatture in fotocopia, invertendo l’onere della prova secondo quanto aveva invece stabilito il giudice di merito.

Il caso sul quale si è pronunciata la Suprema Corte è relativo alla conservazione delle fatture in originale. Per la Cassazione, spetta al contribuente l’onere di provare il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, dimostrando l’esistenza di una causa di forza maggiore che gli ha impedito di conservare le copie originali (es. perdita o smarrimento), con conseguente presentazione delle sole fotocopie.

Avvisi esecutivi e F24: ecco i codici tributo per il 1° ottobre

Mancano appena due giorni al debutto ufficiale della nuova disciplina relativa agli atti di accertamento, più precisamente la loro esecutività: come ha precisato l’Agenzia delle Entrate, infatti, dal prossimo 1° ottobre bisognerà prestare la massima attenzione a queste riscossioni e alle modalità da rispettare, visto che gli atti stessi cominceranno a diventare appunto esecutivi dopo sessanta giorni dal momento della notifica. Ecco perché la nostra amministrazione finanziaria ha già provveduto a istituire degli appositi codici tributo in tal senso, i quali dovranno essere utilizzati all’interno del modello F24 per indicare a quanto ammontano le somme per gli adempimenti da accertamento. La risoluzione 95/E di due giorni fa, inoltre, ha messo in luce le varie casistiche, sottolineando come i codici per le eventuali sanzioni pecuniarie saranno introdotti a breve.

Credito di imposta, risoluzione delle Entrate sulla trasformazione delle attività

Il 22 settembre l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema del credito di imposta che risulta dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio. Attraverso la Risoluzione 94/E, l’Agenzia ha infatti fornito gli opportuni chiarimenti operativi per permettere un corretto utilizzo del credito in compensazione, attraverso un’operazione che – a detta della stessa Agenzia – è effettuabile senza alcun limite quantitativo.

In altri termini, la risoluzione afferma che il credito d’imposta può essere compensato senza alcuna soglia attraverso il modello F24, valorizzando il codice tributo 6834. Il credito dovrà poi essere indicato nella dichiarazione dei redditi e, nel Modello Unico 2011, nella sezione XIX del quadro RU, con il codice credito 80.

Aziende in chiusura e fatture: si configura la frode carosello

Le aziende e le imprese che sono costrette a chiudere la loro attività per fallimento o qualsiasi altra motivazione rappresentano un problema di non poco conto: tanto più che una sentenza di cinque giorni fa da parte della Corte di Cassazione ha aggiunto un nuovo tassello a questa fattispecie. Nello specifico, è l’aspetto contabile quello che va monitorato con la massima attenzione. In effetti, il pericolo è rappresentato da quelle fatture ricevute appunto da aziende destinate in maniera inesorabile alla chiusura: cosa accade esattamente? Secondo la pronuncia numero 19530 dei giudici di Piazza Cavour, il fatto che i fornitori commerciali non possano garantire una lunga esistenza dal punto di vista della durata temporale costituisce una vera e propria frode carosello (particolarmente diffusa nel settore automobilistico e dei beni ad alto valore aggiunto), una delle forme più diffuse di elusione del fisco.

Rimborso imposte, scade il 30 quello per i pagamenti nei Paesi comunitari

E’ prevista per il 30 settembre la scadenza per la presentazione delle domande di rimborso delle imposte pagate nel corso dello scorso anno solare all’interno di un Paese comunitario differente da quello di residenza.

Alla luce di quanto ricordato dall’Agenzia delle Entrate, segnaliamo che l’adempimento riguarda non solamente gli operatori italiani che hanno pagato l’imposta sul valore aggiunto in altri Stati dell’Unione Europea, quanto anche gli operatori residenti al di fuori dell’Italia, che hanno pagato l’imposta sul valore aggiunto all’interno dei confini italiani, per le operazioni di acquisto di beni e di servizi sul territorio della nazione.

La contabilità regolare non è una prova contro le fatture false

La sentenza 19332 che la Corte di Cassazione ha pubblicato pochissimi giorni fa ha riguardato da vicino il vasto universo delle scritture contabili e di bilancio: quanto espresso dai giudici di Piazza Cavour è stato molto chiaro, visto che dalla lettura della pronuncia in questione si intuisce che la regolarità delle scritture stesse non rappresentano per il contribuente un fattore che lo possa escludere dal rilevamento di eventuali operazioni fittizie. Più chiara di così non poteva essere la Suprema Corte, la quale si è interessata al caso di un soggetto che era stato accusato appunto di usare delle fatture false e che aveva tentato di contestare il fatto mettendo in luce la regolare e limpida tenuta del bilancio e le registrazioni in regola per quel che concerne le stesse fatture. La Cassazione non si è intenerita nemmeno con la giustificazione che i pagamenti posti in essere erano stati realizzati mediante la soluzione degli assegni.

Scadenze fiscali, i pagamenti da effettuare entro oggi

Anche se ne abbiamo parlato diffusamente nel corso delle ultime settimane, speriamo di farvi cosa gradita ribadendovi quali sono le scadenze fiscali odierne, appuntamenti da rispettare entro poche ore, al fine di evitare delle sanzioni che – in alcune ipotesi – possono essere davvero rilevanti e piuttosto faticose da sopportare per liberi professionisti e imprese.

Gli adempimenti fiscali con scadenza odierna sono fondamentalmente due. Il primo si riferisce al termine per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi a cessioni, acquisti o prestazioni di servizi intracomunitari, effettuati nel mese di agosto. Si tratta di una scadenza ordinaria, da affrontare con periodicità mensile, e che siamo certi non sfuggirà alle imprese che effettuano interscambi in area comunitaria.

Accise su combustibili: ancora quattro giorni per la rata trimestrale

L’ultima settimana di settembre è appena iniziata e quindi non si può non fare riferimento alla scadenza che è fissata esattamente tra quattro giorni, vale a dire a fine mese: il 30 settembre 2011, infatti, rappresenta il termine ultimo per provvedere al versamento della rata trimestrale relativa a delle particolari accise. Si parla spesso delle accise sui carburanti e sul gas naturale, ma ci si dimentica che ne esistono anche molte altre, tra cui quella che ci interessa per questo appuntamento fiscale. Si tratta dell’accisa sui consumi di carbone, di lignite e di carbone fossile, visto che è necessario comunicare alla nostra amministrazione finanziaria quali sono le quantità esatta per quel che concerne i prodotti forniti nel corso del 2010. Il riferimento normativo è costituito da un Decreto legislativo, più precisamente il 504 del 1995 (Il Testo Unico delle imposte sulla produzione e sui consumi), il cui articolo 21(“prodotti sottoposti ad accisa”) fa proprio allusione a questo adempimento.

Studi di settore, quali le sanzioni per l’omessa presentazione

Parliamo oggi di studi di settore e, in particolar modo, di quali sono le sanzioni per l’omessa presentazione di tale documento, anche alla luce della recente manovra.

In particolare, le sanzioni sono di due tipologie. Se si è omessa la presentazione prevista dal d.lgs. 471/1997, art. 8, co. 1, la sanzione è stabilita in misura fissa e, pertanto, non risulta esser elegata ad alcun parametro variabile. L’applicazione della sanzione avverrà per una misura massima pari a 2.065,83 euro in caso di omessa presentazione del modello degli Studi da integrare al Modello Unico, o attraverso una dichiarazione integrativa (anche a seguito di un invito formale da parte dell’Agenzia delle Entrate).

Coloni e mezzadri: la domanda per gli assegni dell’Inps

Sono passati nove giorni da quando l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) ha pubblicato una circolare relativa alle domande per degli specifici assegni familiari: nel dettaglio, si è trattato degli adempimenti relativi al settore primario, più precisamente a quei soggetti come i coloni, i mezzadri e i coltivatori diretti, i quali potranno ottenere tale beneficio mediante un’apposita procedura telematica. Vi sono dei canali che possono essere scelti in tal senso, quindi non rimane che optare per le tre alternative, vale a dire internet, con i servizi messi a disposizione dal sito web dell’Inps stesso, ma non bisogna dimenticare nemmeno i patronati e il contact-center a cui si può accedere tramite un numero verde. Occorre comunque ricordare che per la nuova procedura in questione è stata garantita un’apposita transizione fino al prossimo 30 novembre, in modo da consentire a tutti di adeguarsi, con la possibilità di sfruttare ancora per qualche giorno la soluzione dei canali tradizionali.

Sanatoria Partiva Iva inattiva: ecco come fare

Visto e considerato che, in merito al nostro ultimo post in tema, ci sono giunte diverse richieste di approfondimento, cerchiamo di riassumere brevemente in che modo l’amministrazione finanziaria incoraggia i soggetti passivi a comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessazione della propria attività ai fini della chiusura del proprio numero di identificazione agli effetti del tributo.

Ma come provvedere se non si è già effettuata la comunicazione? Inserendoci nel più ampio tema del ravvedimento operoso, ricordiamo che chi non si è già visto contestare la chiusura della partita iva inattiva da parte dell’Agenzia delle Entrate, può procedere in termini di un ravvedimento, risparmiandosi così le sanzioni che verrebbero comminate altrimenti.

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L’Inail riprende a riscuotere dai terremotati d’Abruzzo

A quasi due anni e mezzo dal terribile sisma che ha devastato L’Aquila e l’Abruzzo, l’Inail torna a battere cassa: la riscossione delle rate relative all’ente previdenziale e che prevedono una scadenza tra i mesi di gennaio e ottobre di quest’anno non potrà più beneficiare della sospensione che era stata decisa per venire incontro ai cittadini in difficoltà. A questo punto, ai contribuenti coinvolti non rimane che provvedere all’adempimento, facendo estrema attenzione a non andare oltre la scadenza che è stata fissata in questo caso, vale a dire il prossimo 16 dicembre. Tutto ciò rientra nel Dpcm che è stato pubblicato lo scorso 4 agosto dal Consiglio dei Ministri, il quale ha appunto stabilito le rate da saldare e il tempo entro cui farlo.

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Libretti al portatore e depositi cauzionali: cosa cambia

In tema di depositi cauzionali (per affitti, e non solo), i libretti al portatore sono da sempre stati considerati come un tradizionale strumento utile per “ospitare” importi da accantonare per un periodo di tempo indeterminato. Tuttavia, in conseguenza delle nuove regole antiriciclaggio che sono state introdotte con la recente manovra correttiva di agosto, il deposito cauzionale all’interno dei libretti al portatore potrebbe avere una vita molto breve.

La legge 841/73, all’articolo 4 – ora abrogato – aveva infatti imposto in due mensilità il deposito cauzionale per gli affitti, e la necessità che lo stesso venisse indirizzato all’interno di un conto corrente vincolato. Successivamente, vennero elevate a tre le mensilità di deposito cauzionale, svincolando tuttavia la destinazione. Dalla legge 392/78, articolo 11, è inoltre previsto che il locatore possa acquisire la somma a titolo di deposito, utilizzandola a piacimento, salvo poi avere l’obbligo di restituire la stessa alla fine della locazione, con corresponsione annua degli interessi.