Cinque per mille: i beni culturali e paesaggistici

Il cinque per mille relativo alle dichiarazioni dei redditi dello scorso anno potrà essere destinato ancora una volta a quegli enti che sono protagonisti di attività di rilevanza sociale: si tratta di una opportunità sperimentata per la prima volta nel 2007 e che nel corso degli anni si è progressivamente sviluppata. Le finalità che si possono rinvenire in questo 2012 sono soprattutto quelle relative alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Come si può provvedere in tal senso? I contribuenti interessati devono semplicemente firmare nello spazio dedicato all’interno del modello 730-1, mentre non è mai possibile destinare la somma voluta mediante l’indicazione del codice fiscale. Sarà poi un compito specifico del Mibac (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) ripartire in maniera adeguata il denaro stanziato.

Termine bilanci società 2012

Le società di capitali potranno avvalersi del termine più lungo di approvazione del bilancio d’esercizio, pari al 28 giugno (equivalente al 180mo giorno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale). La data del 29 aprile (corrispondente all’ordinario termine di 120 giorni) può infatti ritenersi superata nella presenza di particolari condizioni che permettono alla società stessa di poter usufruire del termine allungato.

Ma quali sono le condizioni sopra anticipate? Lo statuto societario può prevedere la possibilità del termine allungato nell’ipotesi in cui sussista almeno una delle seguenti condizioni: redazione del bilancio consolidato; quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. Ancora, è possibile usufruire del termine allungato altre specifiche situazioni che possono avverarsi nella ordinaria vita aziendale.

Scudo fiscale: le nuove modifiche dell’Agenzia delle Entrate

La giornata fiscale di ieri è stata caratterizzata soprattutto da un importante provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate: quest’ultimo documento ha provveduto a introdurre delle modifiche di rilievo a un altro provvedimento quattro mesi fa, consentendo in questo modo di attuare dei commi relativi alle imposte che sono dovute in relazione a quelle attività finanziarie oggetto di emersione. In pratica, le attività di questo tipo, vale a dire quelle interessate dal cosiddetto “scudo fiscale”, sono soggette inevitabilmente a una imposta di bollo speciale, ma solo nel caso in cui vi sia un regime di riservatezza, senza dimenticare l’imposta straordinaria che va a colpire i prelievi relativi al periodo 1° gennaio-6 dicembre 2011. I contribuenti interessati sono quegli intermediari finanziari presso cui le somme in questione sono detenute.

Comunicazioni di irregolarità entro il 30 giugno

C’è tempo fino al 30 giugno 2012 per poter rispondere alla missiva inviata dagli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate a fine maggio, e spedire così in tempi più congrui la documentazione che attesti di aver usufruito delle agevolazioni fiscali in maniera corretta. Il riferimento è ovviamente alle c.d. “comunicazioni di irregolarità” sul 730, per la quale – come era stato richiesto da più parti – è previsto uno slittamento dei termini fino al già ricordato 30 giugno.

L’attività di invio massivo effettuata dall’Agenzia delle Entrate rientra nei consueti controlli sugli oneri dedotti e sulle detrazioni di imposta, riguardanti circa il 4% delle dichiarazioni delle persone fisiche. La conferma arriva in una nota dellos corso del 15 maggio, che ribadisce come l’attività sia completamente routinaria, che che serva a verificare che lespese che danno diritto a detrazioni o deduzioni fiscali siano effettivamente state sostenute e correttamente indicate in dichiarazione.

Il Tesoro fa chiarezza sull’imposta di bollo sui conti correnti

Le ultime precisazioni che sono state introdotte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno riguardato soprattutto la disciplina dell’imposta di bollo relativa ai conti correnti e ai libretti di risparmio: ebbene, secondo il dicastero di Via XX Settembre, il raggio di applicazione non include i depositi minimi, quindi nel caso in cui il conto non dovesse essere superiore ai cinquemila euro, allora scatterebbe in maniera immediata l’esenzione fiscale. Al contrario, se esistono più conti dello stesso cliente, tutti di ammontare inferiore ai cinquemila euro, ma in totale superiori a questo limite, allora vi sarebbe una imponibilità vera e propria. In aggiunta, quando il valore della giacenza sarà di un acceso colore “rosso”, allora il bollo non dovrà essere pagato in alcun modo, ma non è questo conto negativo che concorre all’esenzione finale.

Tassi pressione fiscale Europa 2012

Gli italiani sono un popolo particolarmente tartassato dal Fisco. Eppure, in ambito europeo, il BelPaese non è titolare del record assoluto di maggiore pressione fiscale. Secondo quanto rivelano gli ultimi dati Eurostat, infatti, il primato delle tasse più elevate del vecchio Continente spetterebbe a Svezia e Danimarca, con percentuali di pressione fiscale rispettivamente pari al 56,6 per cento e al 55,4 per cento.

Ma andiamo con ordine. Per quanto concerne l’Italia, Bruxelles sostiene che la pressione delle Entrate italiane sui contribuenti dovrebbe giungere dal 45,6 per cento di fine 2011 al 47,3 per cento di fine 2012. Una percentuale in fortissimo incremento, che giunge dopo un lungo periodo di stabilità sostanziale, visto e considerato che nel 2000 la pressione fiscale sulle tasche degli italiani era pari al 45,9 per cento, addirittura di più di quanto rilevato alla fine dello scorso anno.

Studi di settore: il 18 giugno termina l’adeguamento

Fra due settimane esatte giungerà a scadenza un importante appuntamento fiscale: la data del prossimo 18 giugno, infatti, è quella che è stata scelta dalla nostra amministrazione finanziaria per consentire l’adeguamento relativo agli studi di settore. Di cosa si tratta esattamente? Nel dettaglio, bisogna ricordare di versare le imposte che si riferiscono ai ricavi indicati all’interno della dichiarazione dei redditi e a causa dell’adeguamento spontaneo, sia ai parametri che agli studi stessi. Nell’ipotesi in cui, poi, il periodo d’imposta sia differente rispetto al primo in cui viene applicato lo studio di settore oppure una sua revisione, allora è stato previsto il pagamento anche di una maggiorazione (la misura in questione è pari a tre punti percentuali).

Sanzioni mancati pagamenti IMU

Considerato che le scadenze IMU sono alle porte, con il primo appuntamento fissato, improrogabilmente, per il 18 giugno 2012, centinaia di migliaia di contribuenti si domandano cosa accadrà nell’ipotesi di un mancato o incompleto versamento dell’imposta municipale unica nei tempi concordati. A chiederselo è stata anche la CGIA di Mestre, che ha formulato una serie di ipotesi prevedendo cosa potrebbe generare l’impossibilità di far fronte al pagamento del nuovo balzello sul patrimonio immobiliare dei contribuenti italiani.

La risposta è fortunatamente abbastanza di sollievo: grazie agli istituti del ravvedimento (breve o lungo), le sanzioni sono relativamente basse, permettendo così alle famiglie italiane in difficoltà di poter fronteggiare le difficoltà economico finanziarie momentanee, provvedendo al ritardato pagamento dell’imposta municipale unica qualche giorno o qualche settimana dopo l’idonea scadenza.

Categorie Imu

Inps: nuove funzionalità per le visite mediche di controllo

Il messaggio numero 9399 dell’Inps ha avuto come oggetto specifico il servizio di richiesta delle cosiddette visite mediche di controllo per i datori di lavoro e le nuove funzionalità: come specifica questo stesso documento, una circolare dello scorso anno ha stabilito che l’invio da parte dei datori di lavoro di tali richieste deve avvenire esclusivamente attraverso la modalità telematica. Il riferimento deve andare sia alle già citate visite mediche, sia a quelle relative al controllo domiciliare e a quello ambulatoriale. La presentazione, inoltre, viene realizzata e perfezionata mediante il portale web dell’ente previdenziale, visto che esiste un apposito servizio che si chiama proprio “Richiesta Visita Medica di Controllo”, a cui si accede con un Pin. Le nuove funzionalità in questione sono state aggiunte per rendere più agevole l’attività dei datori.

Obiettivi recupero fiscale Agenzia delle Entrate

Stando a quanto emerge in questi ultimi giorni, l’obiettivo delle entrate della sola Agenzia delle Entrate per il 2012 sarà pari a 10 miliardi di euro, con un incremento di 2 miliardi di euro rispetto all’obiettivo dello scorso anno, quando all’Agenzia fu chiesto di portare in dote 8 miliardi di euro (a consuntivo, l’obiettivo fu ampiamente raggiunto toccando quota 8,7 miliardi).

Ma come intende raggiungere tale target “sfidante”? Secondo le ultime novità, l’obiettivo delle Entrate guidate da Attilio Befera concentrerà la propria attenzione sui grandi contribuenti, con un incremento delle verifiche dei soggetti sottoposti a tutoraggio pari a quota 3.166 unità, contro le 1.928 unità del 2011 (l’incremento sarà dovuto fondamentalmente all’entrata a regime del meccanismo di controllo che ha ampliato nell’ultimo triennio la platea di contribuenti soggetti alla sua applicazione).

Software doc per le imprese

Dal 1 giugno è entrata in vigore una nuova normativa che impone alle imprese di utilizzare solamente i programmi informatici realizzati secondo le specifiche tecniche approvate con il decreto ministeriale 29 novembre 2011. In proposito, l’Osservatorio permanente tra il Consiglio nazionale dei dottori commerciali e degli esperti contabili e Unioncamere, nella recente riunione del 22 maggio 2012, ha preso atto che i programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande da presentare all’ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico e realizzati sulla base delle specifiche tecniche, precedenti a quelle approvate con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 novembre 2011, potevano infatti essere utilizzati solamente entro la passata data del 31 maggio 2012.

Modello 730/2010: un mese per dimostrare spese e oneri

C’è un intero mese a disposizione per far fronte ad alcune dimostrazioni e documentazioni dei contribuenti: il riferimento deve andare alle consegne che vanno effettuate nei confronti della nostra amministrazione finanziaria entro il prossimo 30 giugno, il modo più adatto per dimostrare che sono state sostenute delle spese e degli oneri che poi hanno dato diritto a deduzioni e detrazioni tributarie. Il modello 730 in questione è quello compilato nel 2010, dunque gli stessi oneri e le stesse spese sono quelli dell’anno precedente. In pratica, non si tratta altro che di una tipica attività di riscontro che l’Agenzia delle Entrate richiede in tali casi. Nel 2012 è previsto che sia coinvolta una piccola parte di queste dichiarazioni, circa il 4% per la precisione.

Evasione fiscale, è reato non compilare il quadro RW

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19660 del 24 maggio 2012, aggrava la posizione di coloro che hanno trasferito denaro all’estero “dimenticando” di compilare il quadro RW, integrazione della dichiarazione dei redditi.

La ragione sta in un principio elaborato dalla terza sezione della Suprema Corte, secondo cui rischia una condanna per evasione fiscale e il sequestro preventivo dei beni il contribuente che – pur avendo trasferito denaro all’estero – non compila il modello RW. Lo scopo previsto dalla compilazione, afferma infatti la pronuncia, è inequivocabilmente quello di rilevare a fini fiscali trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori. Inoltre, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, residenti in Italia che al termine del periodo di imposta detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi.

Errore IMU, migliaia di F24 rifiutati

Proprio quando il peggio sembrava alle spalle, ecco arrivare un comunicato dell’Agenzia delle Entrate che apporta nuove complicazioni nel rapporto dei contribuenti con la nuova imposta municipale unica. A causa della mancata indicazione della rata, infatti, migliaia di F24 sono andati rifiutati. Un inconveniente che era stato riscontrato qualche giorno fa da parte di alcuni centri di assistenza fiscale, e che ha trovato “ufficialità” nella nota dell’Agenzia.

“Le deleghe di pagamento già compilate senza l’indicazione della scelta all’interno del riquadro “rateazione / mese rif.” – precisa comunque il comunicato dell’Agenzia – “sono considerate corrente e devono essere accettate dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane spa e Agenzia della riscossione. Con l’entrata in vigore dell’articolo 4, comma 5 lettera i) del Decreto legge n. 16/2012 (introdotto in sede di conversione della legge 26 aprile 2012, n. 44) i contribuenti hanno la possibilità di versare l’acconto dell’IMU dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in due rate (scadenza il 18 giugno 2012 e il 17 settembre 2012) mentre il versamento del saldo è previsto in unica soluzione (scadenza il 17 dicembre 2012)”.

Categorie Imu