Il termine per i versamenti legati allo scudo fiscale è stato prorogato al 16 maggio. Entro tale data sarà pertanto opportuno procedere al pagamento dell’imposta di bollo speciale sull’anonimato, per una scadenza che sarà poi applicata con cadenza annuale. Ad affermarlo è il decreto legge sulle semplificazioni tributaria, che concede ulteriori tre mesi di tempo per permettere a banche, società di gestione e fiduciarie di quantificare con ragionevole certezza l’imposta sui capitali scudati e trattenere così gli importi dai conti amministrati, o recuperare la provvista dai contribuenti.
Con lo stesso decreto fiscale è inoltre stata introdotta una norma specifica mirata a punire l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. In maniera più specifica, è previsto che in sede di rettifica ai fini delle imposte dirette non concorrono a formare reddito “i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi”.




