Tasse sul lavoro, obbligatorie anche se l’occupazione è “in nero”

Anche chi lavora in nero, deve pagare le tasse. A dirlo sono numerose pronunce giurisprudenziali e, da qualche giorno, anche il parere n. 26/2011 della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, che prende in carico l’opinione dei giudici formulando un indirizzo piuttosto omogeneo e consolidato, che sostituisce la vecchia esclusiva del datore di lavoro con un nuovo approccio, in cui la responsabilità è condivisa tra datore di lavoro e lavoratore.

Il parere della Fondazione risponde al quesito che chiede di sapere se il lavoratore è comunque responsabile dei pagamenti in nero erogati dal datore di lavoro. Il parere spiega che è obbligatorio per il soggetto che effettua il pagamento e che si è avvalso della prestazione lavorativa, l’effettuazione e il versamento della ritenuta Irpef a titolo d’acconto.

Pec: la scadenza è rinviata di un mese

Tutti i discorsi relativi alla posta elettronica certificata devono essere spostati di un mese: la scadenza relativa a questo innovativo strumento, appositamente pensato per le aziende, era prevista fra due giorni esatti, ma vi sono stati dei problemi in questo senso. In effetti, come ha specificato chiaramente il Ministero dello Sviluppo Economico nel corso della giornata di ieri, le Camere di Commercio devono prendere atto che non si è ancora pronti da questo punto di vista. La circolare del dicastero di Corrado Passera ha spiegato appunto come tutte quelle aziende che sono state costituite entro la data del 28 novembre di tre anni fa (nel 2008 quindi) e che non hanno ancora provveduto a inviare l’indirizzo di pec al Registro delle Imprese (e che non riusciranno nemmeno in questi ultimi giorni) avranno la possibilità di sfruttare una ulteriore proroga: il nuovo termine è previsto per la fine dell’anno solare in corso, il prossimo 31 dicembre, senza che vi sia da pagare alcuna sanzione pecuniaria.

Evasione fiscale, rischio di ulteriore aumento

È ben noto come uno dei maggiori problemi nella crescita economica italiana sia data dallo straordinario quantitativo di evasione fiscale ai danni dell’Erario. Un problema ribadito negli scorsi giorni anche dal presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, che ha di fatto segnalato come l’evasione fiscale in Italia abbia oramai raggiunto una quota del Pil pari al 18%.

Una proporzione, quella di cui sopra, che permette al Paese di potersi elevare al ben poco invidiabile secondo posto nella classifica internazionale per evasione fiscale in rapporto alla produzione interna lorda, dietro solamente alla Grecia, nazione che in questo momento non rappresenta certamente un benchmark da seguire. Un’evasione che continua a consolidarsi in tutti i settori dell’economia italiana, e che in futuro potrebbe addirittura incrementare la propria profondità e incisività.

Soggetti non residenti: i chiarimenti sul recupero dell’Iva

Il fatto che un contribuente non possa vantare la residenza nel nostro paese pone dei problemi non indifferenti dal punto di vista fiscale: ecco perché la nostra amministrazione finanziaria ha voluto chiarire questa posizione due giorni fa con una opportuna risoluzione (nello specifico, si tratta della 108/E), in particolare la possibilità di recuperare il credito Iva che è stato maturato nelle liquidazioni della sede secondaria. La vicenda è venuta a galla dopo l’esplicita richiesta di questo soggetto di recuperare il credito in questione, avendo esercitato la propria attività anche con una stabile organizzazione. Secondo quanto disposto dal Dpr 633 del 1972 (il cosiddetto “Decreto Iva”), chiunque non sia residente in Italia non ha la possibilità di instaurare in maniera contestuale due posizioni Iva.

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Tassazione sui giochi online, lontanissima l’armonizzazione UE

Chi attendeva l’uniformità delle normative nazionali in ambito comunitario, è rimasto ampiamente deluso dalla recente risoluzione votata dal Parlamento europeo, che di fatto chiude la porta all’armonizzazione nell’UE sul fronte del gioco online. Una risoluzione votata in occasione della discussione sul Libro Verde e che, stando ai contenuti e al tenore della dichiarazione del Parlamento, sembra allontanare discretamente un simile passo in avanti.

Il Parlamento respinge infatti – così si legge nella risoluzione – “qualunque ipotesi relativa all’introduzione di un atto normativo europeo che armonizzi la disciplina dell’intero settore del gioco d’azzardo”. Una chiusura che riguarda altresì la possibilità di concedere il mutuo riconoscimento delle licenze per gli operatori di gioco.

Bilancio consolidato: tempi e modalità dell’imposta sostitutiva

Il 30 novembre non sarà una data fondamentale solamente per la posta elettronica certificata, ma anche per un adempimento fiscale piuttosto importante: si tratta della cosiddetta imposta sostitutiva che è stata introdotta dal Decreto Legge 98 del 2011 (la manovra correttiva dei conti pubblici). In merito a questo tributo, si conoscono anche tutti i tempi e le modalità per l’affrancamento degli avviamenti, dei marchi aziendali e delle altre attività immateriali che si trovano iscritte all’interno del bilancio consolidato, visto che l’Agenzia delle Entrate ha già provveduto a delinearli in un apposito documento di qualche giorno fa. Che cosa c’è da dire dunque in tal senso? La possibilità in questione riguarda il pagamento di un’imposta sostitutiva che fa riferimento al bilancio consolidato (il documento consuntivo di esercizio) e non a quello d’esercizio.

Cedolare secca, facciamo un po’ di chiarezza sugli acconti

Come noto, il 30 novembre 2011 è il termine ultimo per il pagamento della seconda rata dell’acconto della cedolare secca, determinata con il metodo previsionale. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza su questo importante appuntamento per tutti i proprietari immobiliari che abbiano concesso in locazione abitativa una propria seconda casa.

Innanzitutto, per tutti i contratti in corso, scaduti o risolti entro la data del 31 maggio 2011, l’acconto è pagabile in due rate (la prima pari al 40%, la seconda pari al 60%) solamente nell’ipotesi in cui questo sia almeno pari a 251,52 euro. Nel caso in cui l’acconto dovuto sia inferiore a 251,52 euro, invece, la cedolare secca è pagabile con un’unica rata, in scadenza il 30 novembre 2011.

Denuncia di successione: l’uso dell’F23 e del modello 4

Uno degli atti amministrativi e burocratici più importanti con cui si può avere a che fare è la cosiddetta denuncia di successione: si tratta, infatti, di un adempimento obbligatorio e da cui non si può prescindere, il quale ricorre in occasione di situazioni piuttosto particolari dal punto di vista privato. In effetti, il riferimento non può che andare alle successioni e alle eredità, degli argomenti piuttosto complessi da affrontare, ma che prevedono anche una disciplina piuttosto precisa. Quali sono le modalità che consentono di velocizzare e rendere più adeguate le procedure di successione? Gli adempimenti possono essere realizzati in vari modi, ma, in particolare, si possono considerare due modelli fiscali in tal senso, vale a dire il modello F23 e il modello 4, entrambi molto utili. In aggiunta, non bisogna dimenticare altri elementi preziosi, quali lo stato di famiglia e il certificato di morte della persona a cui si dovrà appunto succedere.

Irpef, Monti vara lo sconto sull’acconto di novembre

Il presidente del Consiglio Mario Monti ha firmato un decreto che applica quanto previsto dalla manovra estiva 2010, con previsione di una riduzione di 17 punti percentuali dell’acconto Irpef da pagare entro il 30 novembre. In altri termini, la rata dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche scende dal 99% all’82%, permettendo in tal modo ai contribuenti di poter festeggiare un Natale più ricco dello scorso anno.

Come intuibile, la riduzione dell’acconto Irpef di novembre non genera una variazione assoluta del carico fiscale, quanto un mero slittamento di parte dell’esborso monetario al 2012. I 17 punti percentuali che vengono “scontati” il 30 novembre, verranno infatti recuperati dallo Stato con il pagamento del prossimo anno, generando così uno spostamento delle proprie entrate che – a livello di Paese Italia – è pari a ben 2,3 miliardi di euro.

Beni d’impresa, comunicazione all’Agenzia in caso di concessione a soci

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, datato 16 novembre 2011, contiene alcune disposizioni utili a chiarire il tema della concessione a soci o familiari, dei beni d’impresa. Una concessione in godimento che dovrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2012, al fine di regolarizzare la propria posizione, ed evitare dannosi controlli successivi.

La comunicazione resa necessaria all’Agenzia delle Entrate serve infatti ad individuare l’effettiva intestazione dei beni in capo all’utilizzatore, scoraggiando quindi la pratica di utilizzare il contenitore societario per occultare beni che di fatto sono di disponibilità esclusiva o prevalente dei soci o dei familiari dell’imprenditore, e quindi sottraendo dal patrimonio personale dei beni che vengono attribuiti all’impresa in via ben poco corretta.

Inps: presentazione telematica per Cigs e contratti di solidarietà

La giornata di ieri è stata caratterizzata da una nuova circolare dell’Inps, la quale si è rivolta direttamente ai cittadini per quel che riguarda l’ampliamento e il potenziamento dei servizi telematici messi a disposizione: in particolare, il riferimento è andato alle nuove modalità di presentazione delle domande di autorizzazione alla cassa integrazione guadagni straordinaria e ai contratti di solidarietà, indicando, tra l’altro, anche il relativo periodo transitorio. Alla luce del potenziamento recente dei servizi dell’ente previdenziale, stavolta si è deciso di riservare il solo canale elettronico anche a questi adempimenti. Nel dettaglio, le domande di autorizzazione alla Cigs e ai contratti in questione devono prendere come punto di riferimento la data del prossimo 1° gennaio, la decorrenza da cui si dovranno presentare i documenti in questa maniera.

Fatture false, non sempre è reato

La Corte di Cassazione è intervenuta, con sentenza n. 41444 del 14 novembre 2011, sul tema delle fatture false. Secondo la Suprema Corte, non sussisterebbe il reato di dichiarazione fraudolenta (e conseguente reato con sequestro sui conti dell’imprenditore “colpevole”) nell’ipotesi di fatture soggettivamente false, ovvero di quei documenti che sono rispondenti a operazioni commerciali reali, ma con soggetti diversi.

Gli importi corrispondenti alle fatture che rientrano nella categoria di cui sopra, vanno infatti considerati comunque come costi effettivamente sopportati dall’azienda e, pertanto, l’imprenditore non può rispondere di omessa dichiarazione, ammesso che tali costi portino l’evasione al di sotto della soglia di punibilità attualmente stabilita nei 77.468,53 euro.

Pec: gli obblighi per gli enti sportivi in forma societaria

Quali sono gli obblighi di posta elettronica certificata che devono rispettare le società sportive dilettantistiche? Si parla spesso di questi enti in relazione al cinque per mille, ma ora si possono allargare gli orizzonti anche con questo argomento: in effetti, l’obbligo in questione è valido anche per questa tipologia di società, le quali dovranno quindi rispettare la normale scadenza di riferimento, il prossimo 29 novembre e comunicare attraverso la modalità elettronica il loro indirizzo, magari sfruttando quello che è il canale camerale semplificato che è stato messo appositamente a disposizione, vale a dire il cosiddetto Starweb. L’adempimento si riferisce a quelle società sportive che sono state costituite in forma di società capitalistiche oppure anche di cooperative, il tutto mediante l’iscrizione al Registro delle Imprese.

Spese pubblicitarie, indeducibili quelle per promozioni altrui

La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sul tema della deducibilità delle spese pubblicitarie. Con la sentenza n. 24065 del 16 novembre 2011, la Suprema Corte ha infatti accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria, affermando che non sono deducibili le spese sostenute per supportare la pubblicità di un’altra spesa, poiché non inerenti, e non suscettibili di generare un immediato vantaggio mediatico.

Ricordiamo che l’attuale normativa fiscale consente la deducibilità delle spese di pubblicità, promozione e propaganda, nell’esercizio in cui sono state effettivamente sostenute o, in alternativa, in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute, e nei due esercizi successivi (pertanto, per un totale di tre esercizi), a patto che sia verificaibile il requisito della “inerenza”, cioè dello stretto collegamento tra la spesa sostenuta e il beneficio mediatico ottenuto.